Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27709 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22744/2015 R.G., proposto da:

P.A.M., rappresentata e difesa dall’avv. Luciano

Asaro, con domicilio in Mazara del Vallo, alla Piazza Regina n. 35;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell’Assessore p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 655/2015,

depositata in data 8.5.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A.M. ha adito il tribunale di Marsala, sezione di Mazara del Vallo, chiedendo di accertare la sua piena proprietà del fondo ubicato in (OMISSIS), e di stabilire il confine tra detto fondo e il suolo demaniale, da individuare nella recinzione in muratura ivi esistente, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

L’Assessorato regionale, costituendosi in giudizio, ha asserito che l’area rivendita ricadeva nel demanio marittimo e ne ha chiesto in via riconvenzionale il rilascio.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Palermo.

All’esito, il giudice di primo grado ha accolto la domanda principale, respingendo ogni altra richiesta.

La sentenza è stata riformata in appello.

La Corte distrettuale, esaminato il titolo di proprietà prodotto in giudizio e valutate le conclusioni del consulente tecnico, ha stabilito che solo la superficie di mq. 1029, ricadente nella part. (OMISSIS), poteva considerarsi di proprietà dell’attrice, mentre la parte residua, posta all’interno della recinzione ivi esistente, era ricompresa, per mq. 115, nel tracciato delle stradella comunale, mentre ulteriori mq. 628 ricadevano nella part. (OMISSIS), confinante con il tracciato stradale. Ha quindi ritenuto che la P. non potesse rivendicare la porzione non contemplata nel contratto di acquisto, a prescindere dalla sua natura demaniale, ed ha infine identificato il confine tra gli immobili con la linea interna della preesistente stradella comunale. La cassazione della sentenza è chiesta da P.A.M. sulla base di quattro motivi di ricorso.

L’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso censura – testualmente – l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che solo l’area ricadente nella particella (OMISSIS) fosse di proprietà della ricorrente, mentre quest’ultima aveva acquistato l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, il che valeva come indice inequivoco volontà dei contraenti di far riferimento alla situazione dei luoghi all’epoca del rogito, per definire l’oggetto del trasferimento.

A parere del ricorrente occorreva considerare che:

a) la porzione eccedente l’estensione della part. (OMISSIS) non ricadeva nel demanio marittimo;

b) che l’attuale recinzione era già esistente al momento del rogito di acquisto e delimitava l’area oggetto della vendita;

c) il confine originario già corrispondeva all’attuale recinzione e sulla zona asseritamente demaniale erano presenti alberi da fusto impiantati da oltre cinquanta anni;

d) la porzione rivendicata non era sommersa da mareggiate durante il periodo invernale e non poteva considerarsi demaniale;

e) la cartografia catastale non rappresentava correttamente lo stato dei luoghi, alterato irreversibilmente dall’urbanizzazione dell’area.

Il motivo è per più aspetti inammissibile.

La ricorrente, pur denunciando la sussistenza di plurimi elementi di fatto che, a suo parere, avrebbero dovuto condurre ad una decisione diversa da quella assunta, ha omesso di riportare in maniera sufficiente analitica il contenuto del titolo di proprietà, impedendo a questa Corte di valutare, con piena cognizione delle acquisizioni processuali, il merito della censura.

Il ricorso si diffonde – inoltre – nell’elencazione di una serie di circostanze asseritamente decisive per il giudizio, senza però indicare dove e quando sarebbero state discusse e da quali elementi probatori ne sarebbe stata accertata la sussistenza.

In ogni caso, nei limiti del denunciato vizio di motivazione, deve considerarsi che la sentenza è stata depositata in data 8.5.2015 e pertanto lo scrutinio di legittimità è – in merito – circoscritto ad ipotesi tassative, essendo denunciabile in cassazione solo anomalia derivante dalla mancanza dei motivi dal punto di vista grafico, dalla mera apparenza della motivazione, dalla presenza di affermazioni inconciliabili o dalla contraddittorietà che non consenta di individuare l’iter logico della pronuncia, restando irrilevanti le censure di mera insufficienza o contraddittorietà della decisione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Per contro, la Corte di appello ha dato conto – con motivazione logica e del tutto congrua- delle ragioni delle decisioni assunte, avendo osservato che, per quanto risultante dal titolo d’acquisto e dal riscontro delle mappe, la P. poteva rivendicare la sola superficie ricompresa nella part. (OMISSIS), mentre la porzione residua, oggetto di causa, ricadeva nella part. (OMISSIS) e, per altra porzione, nella superficie occupata dalla stradella comunale, per cui la ricorrente non ne era divenuta proprietaria.

Su tali aspetti il ricorso, pur prospettando carenze della motivazione, sollecita in realtà un’inammissibile revisione delle risultanze di causa che non può aver luogo in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo denuncia testualmente la violazione dell’art. 32 c.n., nonchè il difetto, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte di merito trascurato che l’amministrazione non aveva attivato il procedimento di delimitazione delle zone del demanio marittimo, tanto che il Tar Palermo aveva annullato una prima ordinanza di sgombero dell’area controversia, cui aveva fatto seguito un successivo provvedimento, avente il medesimo contenuto di quello annullato, adottato dall’Assessorato regionale in completa elusione della pronuncia del giudice amministrativo.

Per individuare la reale estensione del suolo oggetto del rogito di trasferimento e per stabilire i relativi confini non potevano utilizzarsi le mappe catastali, munite di una valenza probatoria solo sussidiaria e, nello specifico, rese inattendibili dalla conformazione irregolare dei fondi.

Il terzo motivo denuncia – letteralmente – la violazione dell’art. 28 c.n. e il difetto, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza omesso di considerare che il c.t.u. aveva escluso la demanialità dei fondi controversi, asserendo che essi non erano mai stati interessati dalle mareggiate, nè erano stati utilizzati per esigenze della navigazione, come accertato peraltro da numerose sentenze di merito relative a fondi contigui a quelli oggetto di causa.

Il quarto motivo denuncia – letteralmente – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver il giudice distrettuale erroneamente sostenuto che la sdemanializzazione dell’area avrebbe assunto rilievo solo qualora la ricorrente avesse dedotto di averla usucapita, benchè una tale allegazione avrebbe comportato l’implicito riconoscimento della stessa demanialità della porzione controversa (che la ricorrente aveva inteso, invece, contestare), e per aver sostenuto che, non essendovi prova dell’originaria demanialità de suolo, non fosse ipotizzabile neppure una successiva sdemanializzazione.

3. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili poichè non censurano il nucleo argomentativo della sentenza, la quale non si fonda affatto, come è dedotto in ricorso, sull’accertata natura demaniale della porzione eccedente la superficie ricadente nella part. (OMISSIS) (contemplata nel titolo di proprietà dedotto in causa).

La Corte di merito ha invece ritenuto decisivo che la superficie indicata nel titolo di acquisto della P. fosse inferiore a quella oggetto del giudizio, ricadendo in parte nella diversa part. (OMISSIS), e coincidendo, per altra parte, con la stradella comunale, avendo inoltre osservato che, per la parte eccedente la superficie contemplata nel titolo di acquisto, la ricorrente non aveva invocato l’usucapione.

Il fatto che l’amministrazione regionale non avesse avviato il procedimento di delimitazione dell’area demaniale ex art. 32 c.n. o che il bene non ricadesse nel demanio marittimo (poichè non interessato dalle mareggiate o adibito a scopi diversi dalla navigazione) è profilo non esaminato dalla pronuncia e che non ha assunto alcun rilievo, dato che, una volta accertato che la P. non aveva mai acquistato la porzione rivendicata, la lite è stata definita esclusivamente in base alla ritenuta carenza, in capo all’attrice, della titolarità del diritto controverso.

Del tutto correttamente il giudice ha impiegato le mappe catastali non quali esclusivi elementi di convincimento per individuare l’estensione della porzione acquistata dalla resistente, ma per riscontrare ulteriormente il contenuto del rogito di acquisto, avendo peraltro rilevato la sostanziale coincidenza tra la superficie oggetto dell’atto di trasferimento (mq. 1064) e quella rappresentata nelle mappe, senza accordare prevalenza alle prime rispetto al contenuto del titolo.

Il ricorso va – in definitiva – dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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