Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27709 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27709 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 22677-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei GRACCHI 187, presso l’AVV.
MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO e rappresentata e difesa dall’ AVV.
ANTONELLA FIDELIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
-resistentee contro
BURGIO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, viale REGINA
MARGHERITA 270 presso lo studio dell’AVV.GAETANO DIMARTINO e
rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso
dall’AVV.ANTONINO MOLLICA;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- controricorrente avverso la sentenza n.1071/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA-sez.dist. di CATANIA, depositata il 17/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITITI.
Fatti di causa

Burgio di intimazione di pagamento relativa ad imposte dirette ed iva dell’anno
2010, la C.T.R .della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la
decisione di primo grado dalla Serit Sicilia s.p.a. , perché dalla cartolina di ritorno
della raccomandata risultava quale destinatario l’avv.Antonino Mollica, senza
specificazione della parte contribuente verso cui l’appello era rivolto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso affidato ad unico motivo
Riscossione Sicilia s.p.a..
La contribuente resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate
ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo si deduce, ai sensi del n.4, I comma, dell’art.360 c.p.c.
l’errore in procedendo commesso dalla C.T.R. nell’avere dichiarato inammissibile
l’appello, fondandosi sulle risultanze della cartolina di ritorno laddove, secondo la
prospettazione difensiva, tale documento serve solo a comprovare l’avvenuta
ricezione del plico, mentre il contenuto dello stesso viene acclarato dalla relata.
1.1.La censura è inammissibile non attingendo la

ratto decidendi della

sentenza impugnata, ovvero che la notificazione non poteva ritenersi valida per la
mancanza di riferibilità al contribuente appellato. Peraltro, il mezzo è
inammissibile pure per carenza di specificità non essendo neppure illustrato il
contenuto della relata di notificazione.
2.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ric. 2016 n.22677 sez. MT – ud. 28-09-2017
F2e. 2016 n.22677 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Concetta

3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo,
in favore della parte che ha svolto attività difensiva.
4. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla re fusione in favore di Concetta Burgio delle
spese processuali liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese
forfetario nella misura del 1 5 °/o ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.

P.Q.M.

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