Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27709 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27709 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 23607 del ruolo generale dell’anno
2010, proposto
da
Gino rag. Felice & figlio s.p.a.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Enzo Barazza e
Giuseppe Niccolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Teodosio Macrobio, n. 3
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia,
controricorrenteRG n. 2360712010
Angelina-Ma

o estensore

Data pubblicazione: 11/12/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 33°, depositata in data 15 febbraio
2010,n. 13/33/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 11
giugno 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Meloncelli e per la ricorrente l’avv. Enzo Barazza;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Sergio del Core, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del ricorso per rinuncia

Fatto
La società contribuente fu destinataria di tre avvisi di
accertamento relativi ad iva ed ai correlativi interessi e sanzioni per
gli anni 2002, 2003 e 2004, che impugnò.
La locale Commissione tributaria provinciale accolse
parzialmente i ricorsi, respingendoli limitatamente alle vendite
compiute in sospensione d’imposta con l’Automirage.
La sentenza è stata impugnata dall’ufficio in via principale e
dalla società in via incidentale e la Commissione tributaria
regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha
confermato l’accertamento in relazione agli acquisti degli
autoveicoli dalla Nuova Primauto ed alle cessioni alla IF Italfrance,
facendo leva, quanto al primo aspetto, sulla politica dei prezzi
operata dalla Primauto, che ha rivenduto alla Gino le autovetture
importate al medesimo prezzo di acquisto e, quanto al secondo
aspetto, considerando che la società contribuente ha formalmente
rispettato tutti gli adempimenti previsti per le vendite a soggetto
comunitario. La Commissione ha poi respinto l’appello incidentale
della società concernente le cessioni in sospensione d’imposta,
RG n. 23607/2010
Angelina-Maria

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Francesco

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rimarcando l’assenza di buona fede della Gino in ordine all’assenza
di un’attività di esportazione della Automirage.
Ricorre la società per ottenere della sentenza impugnata,
affidando il ricorso a tredici motivi, accorpati in relazione agli
addebiti.

Diritto
Va dichiarata l’estinzione del giudizio, per l’intervenuta
rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Spese compensate, giusta accordo fra le parti.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio;
-spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, 1’11 giugno 2013

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

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