Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27708 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22633-2016 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 22,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.V., titolare della Internet Point S., ha presentato ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 589/2016, pubblicata in data 3 marzo 2015.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successore ex lege dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, ha resistito con controricorso.

Il giudizio attiene all’opposizione formulata da S.V. contro l’ordinanza ingiunzione n. 48487/13065/29 del 27 maggio 2014, inerente alla sanzione amministrativa di Euro 124.000,00 per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c) e lett. f-ter TULPS. La sanzione era stata applicata a S.V. quale titolare dell’Internet Point S. sito in (OMISSIS), a seguito del controllo eseguito in data 30 aprile 2013 da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso del quale venne riscontrata la presenza di otto apparecchi videoterminali accesi e funzionanti, che consentivano di effettuare giochi on line, non ottemperanti alle prescrizioni dell’art. 110, comma 6, lett. b) TULPS.

Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 novembre 2014, accolse parzialmente l’opposizione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano, accolto con la sentenza del 3 marzo 2016.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-ter) T.U.L.P.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 1 avendo errato la Corte di appello nel ritenere che l’indicata disposizione consenta di sanzionare, come avvenuto nella specie, il gestore di un internet point che installi dei personal computer dai quali i clienti possano, in autonomia, raggiungere un sito di gioco adoperando credenziali personali.

Col secondo motivo di ricorso, S.V. censura l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, quale l’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata.

Oggetto di decisione è, dunque, la questione se la sanzione amministrativa stabilita dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 f-ter – TULPS, sia riferibile a chi, come supposto dalla Corte d’Appello di Milano, installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un internet point) di computer che abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali; o se invece, agli effetti della citata disposizione, costituisce apparecchio videoterminale soltanto l’apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. b TULPS, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni ivi indicate.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. Sez. 2, 06/03/2017, n. 5533), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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