Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27708 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27708 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 22674-2016 proposto da:
MALITO REBECCHI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA
DRUSILLA 59, presso l’AVV. Carla D’Agostino e rappresentata e difesa dagli
AVV.TI ANACLETO DOLCE e VINCENZO SARNICOLA per procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente avverso la sentenza n.5084/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA-sez.dist.

30/5/2016;

di

SALERNO, depositata

il

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa
Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di Maria
Malito Rebecchi di avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno 2009, la

con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dalla
contribuente avverso la decisione di primo grado, inammissibile perché privo di
specifica censura alla sentenza impugnata
Avverso la sentenza ricorre la contribuente affidandosi ad unico motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea
applicazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto l’appello inammissibile per
mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata mentre, nel caso in
specie, l’impugnazione possedeva tutti i requisiti richiesti dal citato art.53.
1.1. La censura è fondata. L’appello della parte privata (il cui contenuto è
riportato, per stralci idonei e, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso)
possiede tutti i requisiti di cui all’art.53 del d.lgs.n.546/1992 alla luce del principio,
reiteratamente affermato, secondo cui allorché «il dissenso della parte
soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza» ed «esso si
sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa
dal primo giudice», la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime
argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificitìi dei motivi (Cass.n.
8185/2015; Cass. n.14908/2014). In particolare, poi, è stato statuito che, ai sensi
dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i «motivi
specifici dell’impugnazione» e non già nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo
pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di

Ric. 2016 n.22764 sez. MT – ud. 28-09-2017
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Commissione Tributaria Regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno,

vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della
causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
2. La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va,
pertanto, in accoglimento del ricorso, cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Campania la quale provvederà, uniformandosi ai superiori
principi, al riesame e a regolare le spese di lite.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizis e, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità_

P.Q.M.

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