Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27708 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27708 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14253 del ruolo generale dell’anno
2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia,
ricorrentecontro
Gino rag. Felice & figlio s.p.a.,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del controricorso, dagli avvocati Enzo Barazza e
Giuseppe Niccolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo, in Roma, alla via Teodosio Macrobio, n. 3
controricorrente —
RG n. 14253/2010
Angelina-Maria Pem
stensore
Data pubblicazione: 11/12/2013
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 34°, depositata in data 14 maggio
2009, n. 35/34/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 11
giugno 2013 dal consigliere dott. Angelina-Maria Penino;
Meloncelli e per la ricorrente l’avv. Enzo Bara7.7a,
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Sergio Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione per rinuncia
Fatto
La società contribuente ricevette un avviso di accertamento
col quale l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione IVA
relativa all’anno d’imposta 2001 perché la Gino s.p.a.:
a.-aveva compiuto acquisti intracomunitari, interponendo la
s.r.l. Nuova Ptrimauto al fine di detrarre l’Iva esposta in fattura;
b.-aveva emesso fatture non imponibili nei confronti
dell’impresa individuale Automirage di Palermo Angelo in vitù di
dichiarazioni d’intento emesse da quest’ultimo, il quale, invece, era
risulttao privo dei requisiti di esportatore abituale;
c.-aveva aveva operato cessioni intracomunitarie simulate nei
confronti della società tedesca Ideai Car Charter International
GMBH;
d.-aveva omesso di fatturare e di assoggettare ad Iva i premi
ricevuti dalla Daimler Chrysler Italia.
A seguito di ricorso avverso l’avviso, la locale Commissione
tributaria provinciale ne ha dichiarato la nullità, con riguardo ai
rilievi sub a., b. e c., per la violazione del termine stabilito
dall’articolo 12, 7° comma, della legge numero 212 del 2000 e la
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Angelina-Ma
tensore
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Francesco
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Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto in relazione a tali punti ritenendo violato
l’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e,
comunque, condividendo nel merito la valutazione di nullità per
violazione dell’articolo 12 della legge 212 del 2000; ha poi respinto
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.
Resiste con controricorso la società.
Diritto
Il giudizio va dichiarato estinto, essendo intervenuta rinuncia
della ricorrente, accettata dalla controparte.
Spese compensate, giusta accordo fra le parti.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione
Quinta Civile, l’ l l giugno 2013.
l’appello in relazione al rilievo sub d.