Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27708 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17469/2019 proposto da:

C.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5424/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.B., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la Corte territoriale ha respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in tre mezzi; il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) e lamenta che la Corte territoriale non abbia compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione personale dello stesso nelle aree da esso indicate, da eseguirsi mediante l’osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giudiziaria.

La censura, volta a criticare il giudizio di non esaustività ed attendibilità del racconto in merito alle ragioni di fuga, è inammissibile.

Va osservato che la Corte di appello, attraverso un puntuale esame del narrato del richiedente – questi aveva riferito di molteplici lutti familiari che avevano colpito i suoi cari, ascritti a magia nera e spiriti malvagi che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese, ha ritenuto il racconto vago, generico e non connotato da alcun elemento di discriminazione e/o persecuzione.

Tale statuizione non è stata censurata sul piano motivazionale mediante l’illustrazione dei fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Invero il ricorrente, laddove lamenta la mancata attivazione della cooperazione istruttoria, trascura la decisiva ratio decidendi costituita dalla ravvisata vaghezza e genericità del racconto.

In proposito giova ricordare che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dei parametri normativi relativi alle domande di protezione, come disciplinati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e lamenta che la Corte territoriale, nel negare la protezione umanitaria, non abbia compiuto l’esame della situazione oggettiva del Paese di origine, nè indicato le fonti in ragione delle quali il rimpatrio poteva apparire eseguibile nel rispetto dei diritti umani.

2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, lamentando che la Corte di appello non aveva riconosciuto la protezione umanitaria, ritenendo erroneamente che fosse sufficiente accertare che il richiedente asilo non proveniva da una zona di conflitto armato o connotato da violenza generalizzata.

2.3. Con il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 nonchè art. 10 Cost., comma 3 e la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, in merito alla assenza di specifica vulnerabilità, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti richiesti.

2.4. I motivi, secondo, terzo e quarto, afferendo tutti alla domanda di protezione umanitaria possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili.

2.5. Come già affermato da questa Corte, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Ne consegue che, in assenza di prova di integrazione in Italia, come accertato dalla Corte territoriale senza che tale specifica statuizione sia stata impugnata, non è possibile procedere al riconoscimento della protezione umanitaria e le plurime censure, volte a sollecitare sotto più profili una rivisitazione dell’accertamento circa il profilo della vulnerabilità, non colgono nel segno e risultano prive di decisività.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato Ministero.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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