Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27707 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27707 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 21937-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente Contro
AUTOCLASS s.r.1.;
– intimato avverso la sentenza n.54/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 18/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Autoclass
s.r.l. degli avvisi di accertamento portanti IVA relativa agli anni di imposta 2009,
2010 e 2011, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la
Data pubblicazione: 21/11/2017
sentenza indicata in epigrafe, accogliendo parzialmente l’appello della contribuente
avverso la decisione di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della Società),
dichiarava illegittimo l’accertamento per l’annualità 2011 perché l’emissione
dell’avviso di accertamento non era stata preceduta dalla consegna del processo
verbale di constatazione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico
La Società non resiste.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.12, comma 7, della legge n.212/2000, laddove la C.T.R. aveva ritenuto
applicabile tale norma anche alla fattispecie nella quale la verifica era stata
effettuata “a tavolino”.
1.1. Il motivo è fondato nei termini in cui si dirà infra. Le Sezioni Unite di
questa Corte (Sentenza n.24823/15) hanno ribadito l’orientamento maggioritario
già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie
fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente
in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o
non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14,
5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano
univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art.12
legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella
disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente
in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli
“accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in
Ric. 2016 n.21937 sez. MT – ud. 28-09-2017
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motivo.
considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate
dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del
contribuente alla diretta ricerca, quiví, di clementi valutativi a lui sfavorevoli:
peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il
contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministrazione , gli elementi acquisiti presso i locali
Con specifico riferimento, poi, ai tributi armonizzati (quale l’IVA nel caso
in esame) le stesse Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, in tema di
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione
finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedirnentale,
la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto
all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non
abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa,
2. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia perché, oltre a regolare
le spese del giudizio, valuti l’assolvimento o meno da parte della contribuente
dell’onere di enunciazione di specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere in
sede di procedimento amministrativo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.
aziendali (Cass.SS.UU.n.24823/15 cit.).