Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27706 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15893/2014 proposto da:

P.S., rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA

MANTOVANI, MONICA CARLIN;

– ricorrente –

contro

COMUNE TRENTO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresentata e difende;

– controricorrente –

e contro

CENTRO PAGHE SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CAPOTORTO Dario, con delega depositata in udienza

dell’avvocato Monica CARLIN, che ha chiesto un rinvio per

perfezionamento notifica, in sub accoglimento;

udito l’Avvocato PICCOLO Sara con delega depositata in udienza

dell’avvocato STELLA RICHTER Paolo, difensore del resistente che si

rimette alla decisione in sub rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 21.2.2014, confermando la sentenza del Tribunale di Trento n. 53/2013, rigettò la domanda proposta da P.S. nei confronti del Comune di Trento, della Provincia Autonoma di Trento, del Centro Paghe s.a.s., di N.L. e della Metro s.r.l., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di un cortile denominato (OMISSIS), di cui l’attrice era comproprietaria per la quota di 1/3.

1.1. La corte territoriale, in applicazione dell’art. 1112 c.c., ritenne che il cortile, a causa della divisione non potesse mantenere il servizio a cui era destinato; il concetto di “uso” o “servizio” venne individuato nella possibilità del bene di mantenere un valore economico, anche solo d’uso se non di mercato e nella necessità di evitare di imporre oneri, rinunce e limitazioni ai comunisti. Nella specie, il cortile contraddistinto dalla p.lla (OMISSIS) era stato frazionato e diviso nelle particelle (OMISSIS), con costituzione a carico dei comproprietari di un diritto reciproco di servitù. Successivamente, l’area venne gravata non solo da servitù a favore degli edifici frontisti, ma anche di porzioni senza diritto di comproprietà sul cortile.

Attesa l’esistenza di servitù incrociate, la corte territoriale rilevò che non fosse possibile la divisione, in assenza di rinunce da parte degli altri comproprietari o dei titolari dei diritti di servitù attraverso atti negoziali.

1.2. Il giudice d’appello rilevò, inoltre, che, a seguito della divisione, l’area cortilizia non avrebbe avuto alcun valore di mercato e che sarebbero stati limitati i diritti dei terzi non facenti parte della comunione. Infatti, dovendo garantire una fascia di tre metri per il passaggio, i soli ambiti divisibili sarebbero stati gli spazi di risulta tra l’area asservita e la viabilità, i quali, però avrebbero portato, in caso di divisione, all’interclusione di alcune aree.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso P.S. sulla base di un unico motivo.

2.1. Ha resistito con controricorso il Comune di Trento.

2.2. Non hanno svolto attività difensiva la Provincia Autonoma di Trento e la Metro s.r.l..

3. All’udienza camerale del 7.11.2018, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti del Centro Paghe s.a.s. e di N.L., poichè il ricorso era stato notificato ai loro difensori nel giudizio di primo grado e non alle parti personalmente, rimaste contumaci nel giudizio di appello.

3.1. In prossimità dell’udienza il Comune di Trento ha depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cassazione civile sez. II, 04/12/2018, n. 31316).

1.2. Rileva il collegio che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, al quale va dato continuità, qualora la notificazione di un atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 n. 17352).

1.3. Il citato principio, espresso con riferimento alla notifica degli atti processuali in generale, trova applicazione anche in relazione all’ipotesi di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio (ex multis Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9114).

1.4. Successivamente le Sezioni Unite, sono nuovamente intervenute per ribadire che, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cassazione civile, sez. un., 15/07/2016, n. 14594).

1.5. Questa Corte, con ordinanza del 7.11.2018 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro Paghe s.r.l. e N.L., che erano litisconsorti necessari, quali comproprietari dell’area cortilizia oggetto di divisione, oltre che processuali, in quanto parti del giudizio di appello.

1.6. Il collegio ha assegnato il termine di giorni sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria per l’integrazione del contraddittorio.

1.7. La comunicazione dell’ordinanza interlocutoria è avvenuta il 16.11.2018.

1.8. P.S. ha depositato l’atto di integrazione regolarmente notificato al Centro Paghe s.r.l. in data 15.1.2019; quanto a N.L., la ricorrente ha consegnato l’atto per la notifica in data 10.1.2019 ma non ha prodotto in udienza la cartolina di ritorno, attestante la prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario.

1.9. All’udienza pubblica, la difesa della ricorrente ha dichiarato di aver smarrito la cartolina di ritorno e di aver richiesto alle Poste Italiane un duplicato dell’avviso di ricevimento in data 18.6.2019.

1.7. Poichè il termine per rinnovare la notifica scadeva il 15 gennaio 2019, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere alle Poste Italiane il duplicato della cartolina di ritorno, che assumeva di aver smarrito, o avrebbe dovuto attivarsi per rinotificare l’atto entro il 14 febbraio 2019, ovvero entro la metà del termine previsto per il ricorso per cassazione, mentre, invece, la richiesta di duplicato è stata tardivamente effettuata il 19.6.2020.

1.8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

2. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cap come per legge, oltre alle spese liquidate in Euro 200,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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