Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27706 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27706 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 21360-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
PELLONE ANTONIO elettivamente dorniciliato in ROMA, via di Santa
Costanza n.13 presso lo studio dell’Avv.STEFANIA CAVALLARO e
rappresentato e difeso dall’AVV.NIARIO POLIZZY per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n.1576/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCLITI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di
Antonio Pellone (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania -in
controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento emesso
ex art.38 d.p.r. n 600/73 e relativo a irpef per l’anno di imposta 2008- aveva, in

primo grado, annullato l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello riteneva fornita dal contribuente la
prova del possesso di un reddito riveniente dal riscatto di una polizza assicurativa,
sufficiente a coprire la spesa per l’acquisto ed il mantenimento di tre autovetture.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione
1.11 primo motivo -con il quale si deduce la violazione dell’art.32 quarto
comma d.p.r. n.60071973 e dell’art.58 d.lgs n.546 1992- per avere la Commissione
regionale fondato la propria decisione su documentazione prodotta per la prima
volta solo in appello e, quindi, consentito l’ingresso, in quel grado, di nuove
eccezioni e di nuove prove documentali-è infondato.
1.1.Premesso che va, sicuramente, esclusa la novità dell’eccezione,
trattandosi di integrazione di motivi già svolti sin dal ricorso introduttivo, nel
giudizio tributario, alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte, è
sempre consentita la produzione di nuovi documenti anche in grado di appello (v.
Cass. n. 22776 del 06/11/2015 <>) .
2. E’, invece, fondato il secondo motivo con il quale si deduce l’errore in
diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nell’annullare integralmente l’atto
impositivo, avendo ritenuto provata la disponibilità della somma necessaria a far
fronte all’acquisto ed al mantenimento di beni mobili nell’anno 2008.

Ric. 2016 n.21360 sez. MT – ud. 28-09-2017
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accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di

2.1. Questa Corte (Cass. n.8995/2014 richiamata dalla successiva Cass.
n.25104/2014) ha, infatti, chiarito i confini della prova contraria a carico del
contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art.38 DPR
600/1973, così statuendo :<.
3. La sentenza impugnata, nel ritenere sufficiente il ricevimento nell’anno
2006 da parte del contribuente di somme, derivanti dal riscatto di una polizza
assicurativa, senza compiere alcun accertamento in ordine al permanere di tale
Ric. 2016 n.21360 sez. MT – ud. 28-09-2017
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reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte

disponibilità finanziaria nell’anno oggetto di accertamento, si è discostata dai
superiori principi onde sul punto appare meritevole di censura.
4.Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito
perché provveda, uniformandosi ai superiori principi, al riesame e regoli le spese di
lite.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.

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