Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27706 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17276/2019 proposto da:

S.C., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5182/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.C., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente, dichiaratosi appartenente al gruppo (OMISSIS), aveva narrato che, a seguito della perdita dello zio che lo aveva cresciuto e dei genitori, vittime di scontri etnici tra (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva deciso di partire per trovare lavoro negli Stati vicini, che era giunto in Libia, ove si era stabilizzato economicamente, rimanendo tuttavia vittima di un sequestro a scopo estorsivo a seguito del quale, non potendo pagare il riscatto, era stato costretto dai banditi a partire per l’Italia.

La Corte territoriale, pur rimarcando la scarsa attendibilità del racconto del richiedente perchè non adeguatamente circostanziato, ha comunque ritenuto che le ragioni della fuga esposte dal richiedente erano di natura privata ed economica ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione richieste.

Avverso detta sentenza, Il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), circa la ritenuta non credibilità del richiedente, lamentando il mancato esame comparativo tra le sue dichiarazioni e le motivazioni etniche delle violenze esposte dal ricorrente, a seguito delle quali perirono i genitori, da eseguirsi mediante la osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria al fine di riconoscere lo status di rifugiato.

Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

La Corte territoriale ha ritenuto non decisivi i fatti narrati, avendo rappresentato il ricorrente motivazioni eminentemente economiche a fondamento dell’allontanamento dalla Guinea, nè il richiedente ha illustrato in che misura le vicende dei genitori, di cui avrebbe ricevuto notizia dei parenti e con cui non aveva rapporti, avessero inciso sulla sua vita ed in che termini la questione dei conflitti etnici fosse stata specificamente allegata nella fase di merito in relazione alla sua persona.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 della CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione al diniego della protezione sussidiaria.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la situazione socio/politica della Guinea in relazione agli scontri etnici ed al pericolo di subire un danno grave, posto che non aveva indicato le fonti sulla scorta delle quali aveva basato il suo giudizi.

Il motivo è fondato perchè “Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati” (Cass. n. 8819 del 12/5//2020) e, nel caso di specie, l’unica fonte che risulta consultata è il sito “(OMISSIS)”.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè art. 10 Cost., comma 3, oltre a motivazione apparente, per non avere riconosciuto la protezione umanitaria.

Resta assorbito il terzo motivo, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e per provvedere in ordine alla spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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