Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27705 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27705 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 21342-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del suo procuratore
Giuseppe Giugliano, elettivamente domiciliata in ROMA, via Antonio Bertoloni
55 presso NAVA & ASSOCIATI Studio legale, e rappresentata e difesa dall’Avv.
ALBA AMATUCCI per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DIFFIDO GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n.1562/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA. CRUCITTI.
Fatti di causa
Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti di
Giuseppe Diffido (che non resiste), avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la C.T.R., in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, aveva
Data pubblicazione: 21/11/2017
annullato la cartella impugnata ritenendo preliminarmente validamente proposto il
ricorso introduttivo anche se notificato a mezzo posta privata.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.
Il primo motivo -con il quale si deduce l’errore commesso dal Giudice
nell’avere ritenuta valida la notificazione del ricorso introduttivo malgrado
effettuata a mezzo agenzia di posta privata- è manifestamente fondato (con
assorbimento del secondo formulato in subordine) alla luce dei principi
ripetutamente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi (ordinanza n.
19467 del 30/09/2016) per cui <