Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27704 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27704 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 20966-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente Contro

PODESTA’ FLAVIO;
– intimato avverso la sentenza n.219/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di Flavio
Podestà (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la

Data pubblicazione: 21/11/2017

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia concernente
impugnazione di avviso di accertamento relativo ad irpef anno 2007, ne aveva
rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente,
perché non erano state prodotte in giudizio le autorizzazioni alle indagini bancarie.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,

presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione

L’unico motivo, articolato ai sensi dell’art.360, I comma, n.5 c.p.c., è
manifestamente fondato laddove il Giudice di appello ha completamente omesso
di esaminare il fatto, emergente dalla documentazione prodotta in grado di appello
e decisivo nell’accezione di cui al n.5 della norma invocata, della sussistenza delle
autorizzazioni alle indagini bancarie.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, perché
provveda all’esame nel merito e al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.

come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della

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