Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27704 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27704 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23697-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENT RATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PASQUALINI WALTER;
– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 07/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/12/2013

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

RITENUTO IN FATTO.
l. Con istanza in data 18.9.09, Pasqualini Walter – quale
coniuge ed erede di Policani Franca, titolare della ditta
individuale Roda – chiedeva il rimborso del residuo credito IVA – dedotta la somma rimborsata dall’Ufficio – maturato per l’anno di imposta 2000, riportato nella dichiarazione IVA annuale 2001, presentate per l’anno di
emesso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di
rimborso, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di
Ascoli Piceno, che lo accoglieva.
2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva, altresì, rigettato dalla CTR delle Marche con sentenza n. 106/7/11.
Il giudice di appello – confermando la decisione di prime
cure – riteneva, invero, che ai fini del riconoscimento
del diritto al rimborso del credito IVA per l’anno in
questione, fosse sufficiente l’esposizione di detto credito nella relativa dichiarazione annuale, non occorrendo
anche la compilazione e tempestiva presentazione del quadro VR, nel termine biennale di decadenza di cui all’art.
21 d.lgs. 546/92.
3. Per la cassazione della sentenza n. 106/7/11 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico
motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
L’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria ex
art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
21 d.lgs. 546/92, 2946 c.c., 30 e 38 bis d.P.R. 633/72,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere il contribuente non decaduto dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine biennale di cui all’art.
21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 2000, dichiarato nell’anno 2001, non avesse formato oggetto di apposita
istanza di restituzione nel biennio successivo a detta
dichiarazione, non accompagnata dal modello VR indispen-

imposta precedente. Nei confronti dell’avviso di diniego,

sabile – a parere dell’ Amministrazione ricorrente – ai
fini di ottenere il rimborso del credito di imposta. Il
Pasqualini avrebbe, difatti, provveduto a tale formale
richiesta soltanto con successiva e tardiva istanza, depositata in data 18.9.09, ovverosia ben oltre il termine
biennale di decadenza suindicato.
1.2. Per il che, il contribuente – a parere dell’Ufficio

mente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
estinto, alla data di presentazione della formale richiesta di rimborso, per intervenuta decadenza, ex art. 21
d.lgs. 546/92.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).

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ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contraria-

2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del
credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto
tuisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. 1, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co.

2,

del d.lgs. n.

546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 2000 – come dichiarato in ricorso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, e come risulta dall’impugnata sentenza – era stato esposto dalla contribuente nella di-

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alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costi-

chiarazione presentate nell’anno 2001, esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso
o di restituzione del credito di imposta; di guisa che il
termine decadenziale di due anni ex art. 21 d.lgs. 546/92
risulta, in concreto, rispettato. Di conseguenza, essendo
stata la successiva formale istanza di rimborso proposta
– com’è incontroverso nel giudizio – in data 18.9.09, per
ritenersi neppure estinto per intervenuta prescrizione.
3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate non può che essere rigettato. Nulla per le
spese attesa la mancata costituzione dell’intimata nel
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consigli della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

un credito dell’anno 2000, il diritto in parola non può

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