Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27704 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14101/2017 proposto da:

C.M.A., A.A., A.J.,

A.S., questi ultimi tre quali eredi di C.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Livorno n. 6, presso lo

studio dell’avvocato Trauzzola Francesca, rappresentati e difesi

dall’avvocato Fiaccavento Mario, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Siracusa, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Germanico n. 109, presso lo studio

dell’avvocato D’Amico Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato

Cappello Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1817/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto di citazione notificato in data 22/05/1991 le sorelle C.M.A. e G. avevano convenuto in giudizio il Comune di Siracusa dinanzi al Tribunale di Siracusa.

Come si evince dalla sentenza impugnata, sulla premessa: I) di essere comproprietarie di due porzioni di terreno (in catasto alla partita (OMISSIS), f. (OMISSIS), part. (OMISSIS)) che il Comune di Siracusa aveva assoggettato ad occupazione d’urgenza biennale (decorrente dal 1/3/1982) per la superficie di mq. 1.200 con Decreto 22 gennaio 1982, al fine di insediarvi un asilo nido; II) di avere successivamente, in data 1/7/1982, ceduto dette porzioni di terreno al Comune con previsione del conguaglio di legge sul pattuito corrispettivo e che in realtà l’occupazione aveva attinto una superficie maggiore (mq. 1360 complessivi) dei loro fondi, le C. avevano chiesto la condanna del convenuto Comune alle dovute indennità per la superficie legittimamente occupata ed acquisita nonchè al risarcimento del danno per quella occupata in eccedenza, il tutto commisurato al valore commerciale del loro bene.

La controversia, nella resistenza del Comune, aveva avuto ampio sviluppo processuale e, per quanto ancora interessa, la Corte di cassazione con la sentenza n. 17786 del 7/08/2014 aveva accolto in parte il ricorso di C.M.A. (terzo e quarto motivo), aveva dichiarato assorbito – in virtù del predetto accoglimento – il terzo motivo di ricorso proposto da A.A., S. e J. (eredi di C.G.) ed aveva rigettato il ricorso incidentale proposto dal Comune di Siracusa, cassando con rinvio nei limiti dell’accoglimento – la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1394 del 27/11-29/12/2006.

Segnatamente, la cassazione aveva riguardato la statuizione con cui la Corte di appello aveva rideterminato l’indennità di espropriazione dei mq. 1.200 in Euro 61.975,32, somma che, detratto l’acconto ricevuto, si riduceva di Euro 44.687,82, ed aveva determinato l’indennità dovuta per l’occupazione legittima dei mq. 1.200 del terreno di proprietà delle attrici in misura corrispondente per ogni anno di occupazione agli interessi legali secondo il tasso al momento vigente sull’importo di Euro 61.975,32 e per ogni mese o frazione di mese in un dodicesimo dell’indennità annua, condannando il Comune al pagamento in favore delle attrici delle maggiori somme dovute rispetto a quelle accantonate per gli stessi titoli, oltre agli interessi legali come stabiliti nella sentenza di primo grado.

In particolare i motivi terzo e quarto proposti dalla ricorrente C.M.A. concernevano rispettivamente: I) la questione se, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dei criteri in precedenza applicati (sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nonchè della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, la parte espropriata avesse diritto a ricevere, a titolo di conguaglio, la indennità di espropriazione in misura equivalente a valore venale del bene e, comunque, il più possibile vicina al relativo prezzo di mercato; II) la motivazione insufficiente in merito alla dimidiazione dell’accertato valore del bene edificabile per la sola esistenza dell’attraversamento da parte di una strada comunale. Il terzo motivo di ricorso proposto dagli A. riguardava la contraddittorietà della motivazione in merito alla incidenza sul valore del bene del passaggio della strada comunale.

La Corte di cassazione con la sentenza già richiamata aveva così statuito “Il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto dalla C. sono fondati nei sensi in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche, come detto, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale degli A.. In effetti, dopo la pubblicazione dell’impugnata sentenza sono venuti meno, a seguito delle sopravvenute citate sentenze (sentenze nn. 348 e 349 del 2007) della Corte Costituzionale, i riduttivi criteri indennitari/risarcitori contemplati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ai quali i giudici d’appello si sono riferiti; conseguentemente, la quantificazione degli indennizzi e dei risarcimenti spettanti ai ricorrenti deve essere rielaborata e commisurata al valore venale pieno dei fondi occupati. Anche l’ulteriore riduzione apportata dai giudici d’appello al valore di mercato stimato dal CTU e risoltasi nel relativo dimezzamento, si rivela sostanzialmente apodittica”.

In sede di rinvio la Corte di appello di Catania ha disposto una nuova CTU ed all’esito ha statuito che il Comune di Siracusa era tenuto a corrispondere alle controparti:

– A titolo di indennità di esproprio dei mq. 1.200, oggetto del decreto di occupazione del 22/1/1982 la somma di Euro 28.821,58, calcolata dalla data del 1/7/1982 (quantificata detraendo ad Euro 46.109,27 l’acconto versato di Euro 17.287,69), oltre interessi legali come computati nella sentenza di primo grado;

– A titolo di indennità di occupazione legittima dei suddetti mq. 1.200, calcolata dal 1/3/1982 al 1/371986, la somma corrispondente agli interessi legali secondo il tasso al momento vigente e per ogni mese o frazione di mese in un dodicesimo dell’indennità annua (come già disposto nella precedente sentenza della Corte di appello) calcolati sulla somma di Euro 46.109,27;

– il valore venale dei mq. 160 illegittimamente occupati, calcolato alla data del 1/7/1982 ammontante ad Euro 6.147,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come stabilito in primo grado.

Ha inoltre precisato che il giudizio di rinvio non aveva ad oggetto la rivalutazione monetaria sulle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, perchè già eliminata dalla Corte di appello nel 2006 con statuizione non impugnata nel precedente giudizio di legittimità.

C.M.A. e A.A., S. e J. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata il 1/12/2016 con due mezzi. Il Comune di Siracusa ha replicato con controricorso.

Il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco p.t., ha depositato in prossimità dell’adunanza camerale “domanda di interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c., datata 1/10/2020, motivata in ragione del decesso del difensore Avv. Vincenzo Cappello e priva dell’indicazione della data dell’evento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di declaratoria di interruzione del giudizio.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il decesso dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione o dell’adunanza camerale non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione o l’adunanza, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. n. 21608 del 20/09/2013; Cass. n. 7751 del 08/04/2020).

Nel caso di specie non può darsi luogo alla declaratoria di interruzione del processo e non ricorrono i presupposti per il differimento dell’adunanza atteso che il Comune di Siracusa, proprio perchè edotto del decesso dell’Avvocato, ben poteva nominare un nuovo difensore.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 384 e 394 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che la Corte di appello – in sede di rinvio si sarebbe dovuta limitare ad attuare la decisione della Suprema Corte mediante la doverosa eliminazione della dimidiazione dell’indennità di espropriazione nella misura già in precedenza quantificata nel caso concreto dalla sentenza di secondo grado del 2006, senza ulteriori modifiche o diversa valutazione.

Criticano quindi la scelta della Corte di appello di procedere ad una nuova CTU perchè disposta sulla base di un presupposto interpretativo più esteso rispetto al dictum rescindente della Suprema Corte, giacchè aveva ritenuto che la “rielaborazione” demandata dovesse intendersi come rivalutazione integrale ed ex novo, anzichè come semplice duplicazione della quantificazione in precedenza operata, determinando in tal modo una inammissibile modifica dei presupposti temporali, di fatto e di diritto dell’intera vicenda, preclusa dal pertinente giudicato interno e illegittima alla luce della limitata devoluzione dalla Suprema Corte.

Tra l’altro si dolgono che la Corte territoriale abbia disposto che la valutazione del bene andava effettuata con riferimento alla data dell’atto di cessione che aveva definito la vicenda ablativa (1/7/1982), mentre la CTU effettuata nel precedente giudizio di gravame aveva fatto riferimento alla data di irreversibile trasformazione del fondo (24/3/1989).

2.2. La censura è fondata per le seguenti ragioni, non del tutto coincidenti con quelle esposte dai ricorrenti, ma comunque operanti in virtù del principio secondo cui in virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè in ragione di quanto prevede la norma di cui dell’art. 384 c.p.c., comma 2, deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935).

2.3. Ed invero non possono condividersi le doglianze esposte nel primo motivo, per come formulate, per le seguenti ragioni.

Il Giudice del merito non è incorso nei vizi denunciati dall’odierna ricorrente con il primo motivo, atteso che – sulla base dell’esplicito tenore della pronuncia rescindente di questa Corte meglio sopra riportata (sentenza n. 17786/2014), segnatamente incentrata sul rilievo che la quantificazione degli indennizzi doveva essere rielaborata e commisurata al valore venale pieno dei fondi occupati e che la quantificazione attuata dalla Corte territoriale, mediante dimidiazione del valore di mercato stimato dal CTU era sostanzialmente apodittica – appare palese come abbia trovato applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c., in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, i limiti all’ammissione di queste ultime concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri istruttori del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, onde detto giudice, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, può, segnatamente quando sia necessario fare applicazione di una legge sopravvenuta o di una decisione della Corte Costituzionale e/o sopperire a difetti motivazionali, avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, avendo egli il potere, esattamente in un caso di ius superveniens che, come nella specie, gli faccia carico di accertare il valore venale pieno del bene, di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte (Cass. n. 16660 del 06/07/2017; Cass. n. 341 del 09/01/2009; Cass. n. 3047 del 13/2/2006).

Risulta, inoltre, dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 17786/2014 che la Corte di appello, già nel 2006, aveva ritenuto che la valutazione del bene andava compiuta con riferimento alla data dell’atto di cessione che aveva definito la vicenda ablativa (v. “svolgimento del processo”), e che l’indennità era stata quantificata “integrando con valutazioni equitative le risultanze processuali e segnatamente il dato tecnico emerso dalla CTU” (“motivi della decisione” p. 2): ne consegue che i ricorrenti non colgono nel segno quando deducono che la Corte di appello in sede di rinvio avrebbe modificato i presupposti di fatto e di diritto dell’intera vicenda in relazione al criterio temporale, giacchè la stessa ha invece operato entro i limiti consentiti nel giudizio di rinvio, prima ricordati e mantenendo fermo il criterio temporale già assunto dalla Corte di appello nel 2006.

2.4. Tanto affermato, deve tuttavia rilevarsi che il giudice del rinvio ha attribuito alla parte ricorrente una somma inferiore a quella determinata nella sentenza cassata, così violando il divieto di reformatio in peius, che, com’è noto, opera anche nel giudizio di rinvio.

Non può invero prescindersi dal rilievo che questa Corte, con la decisione che ha disposto il rinvio, ha accolto le doglianze della parte espropriata – sostanzialmente intese ad ottenere, sotto il profilo del petitum sostanziale, l’attribuzione di una somma maggiore – ed ha rigettato tutti i motivi proposti dal Comune di Siracusa.

In base al consolidato orientamento di questa Corte, in virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 c.p.c., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e dall’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata (Cass. n. 12275 del 18/05/2018; Cass. n. 4676 del 09/03/2015; Cass. n. 25244 del 08/11/2013; Cass. n. 25244 del 08/11/2013; Cass. n. 14127 del 27/06/2011).

2.5. In ragione di ciò il motivo va accolto nei limiti conseguenti all’accertata violazione del divieto di reformatio in peius e la decisione va cassata con rinvio per l’applicazione dei principi enunciati sub 2.4.

3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c..

I ricorrenti assumono che la rivalutazione monetaria riconosciuta in primo grado alle parti espropriate non era stata fatto oggetto di gravame. Sostengono, quindi, che la Corte di appello in sede di rinvio ha revocato e modificato il capo della sentenza di primo grado sul punto della spettanza della rivalutazione monetaria, già confermato in secondo grado ante rinvio, in violazione di un giudicato interno.

3.2. Il motivo è infondato.

Come si evince dalla sentenza impugnata gli attuali ricorrenti avevano riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello chiedendo “di ritenere illegittima la riduzione alla metà del valore dei beni…. e di condannare il Comune di Siracusa al pagamento della restane metà del valore… oltre a rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese” (fol. 9 della sent. imp.).

La Corte di appello, nell’esaminare la loro domanda di riconoscimento della rivalutazione, ha accertato la ricorrenza di un giudicato interno in merito alla statuizione con cui la Corte di appello, nella fase ante rinvio, aveva eliminato la rivalutazione monetaria sulle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, evidenziando che detta pronuncia non era stata impugnata con il ricorso per cassazione. Quindi, ha affermato – respingendo il motivo di appello del Comune – che invece spettava agli odierni ricorrenti la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni per irreversibile trasformazione dell’area di mq. 160 e per la sua abusiva occupazione, trattandosi di fatto illecito ed integrando le somme dovute un debito di valore, ed ha confermato sul punto la decisione della Corte di appello ante rinvio (fol. 16/17 della sent. imp.).

Ne discende che non ricorre alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacchè dalla sentenza impugnata risulta che i ricorrenti avevano richiesto la rivalutazione monetaria – e non già che avessero fatto valere un giudicato interno – e che la Corte di appello, pronunciando sul punto, ha dichiarato la sussistenza di un giudicato interno, anche se a loro sfavorevole, ed ha riconosciuto la rivalutazione monetaria in loro favore nei termini dianzi ricordati.

3.3. Il motivo non soddisfa nemmeno il requisito di specificità con evidenti ricadute, per altro verso, sul piano dell’ammissibilità.

Posto che “Anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati “errores in procedendo” è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti.” (Cass. n. 2140 del 31/01/2006), i ricorrenti – nonostante la Corte territoriale si sia pronunciata nei termini anzidetti – non hanno illustrato in concreto l’errore di interpretazione della domanda in cui sarebbe caduta la Corte territoriale, nè hanno evidenziato la tempestiva introduzione della questione del giudicato interno – nei termini sostenuti da loro stessi – nella fase di merito.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, infondato il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione per il riesame e per la statuizione in ordine alla spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione per il riesame e le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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