Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27703 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27703 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13992-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1939

CAVANUS PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PALMERI ANTONINO giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 11/12/2013

.

– controricorrente

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata 1’11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALMERI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 25.10.05, Cavanus Pierino chiedeva
il rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 1999, riportato nella dichiarazione IVA annuale 2000,
presentate per l’anno di imposta precedente. Nei confronti del silenzio rifiuto, serbato dall’ Amministrazione
finanziaria sull’istanza di rimborso, la contribuente
2. L’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, veniva, peraltro, accolto dalla CTR
della Lombardia con sentenza n. n. 2/50/11, depositata
1’11.1.11. La CTR – in riforma della la decisione di prime cure – riteneva, invero, che ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA per l’anno in
questione, fosse sufficiente l’esposizione di detto credito nella relativa dichiarazione annuale, non occorrendo
anche la compilazione e tempestiva presentazione del quadro VR, non ritenuta dal giudice appello condizione indispensabile per ottenere il rimborso di imposta richiesto.
3. Per la cassazione della sentenza n. 2/50/11 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, ai quali il contribuente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
l. Con i due motivi di ricorso – che, le la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 21 d.lgs. 546/92, 2946 c.c., 30 e 38 bis del
d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere che il
contribuente non fosse decaduto dal diritto al rimborso
in questione, per decorso del termine biennale di cui
all’art. 21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 1999,
dichiarato nell’anno 2000, non avesse formato oggetto di
apposita istanza di restituzione nel biennio successivo a
detta dichiarazione, non accompagnata dal modello VR indispensabile – a parere dell’ Amministrazione ricorrente
– ai fini di ottenere il rimborso del credito di imposta.

proponeva ricorso alla CTP di Milano, che lo respingeva.

Il Cavanus avrebbe, difatti, provveduto a tale formale
richiesta soltanto con successiva e tardiva istanza, depositata in data 25.10.05, ovverosia ben oltre il termine
biennale di decadenza suindicato.
1.2. Per il che, il contribuente – a parere dell’Ufficio
ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
estinto, alla data di presentazione della formale richiesta di rimborso, per intervenuta decadenza, ex art. 21
d.lgs. 546/92.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).
2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del

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di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo

credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto
alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. l, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunmento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.
546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 1999 – come dichiarato in ricorso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, e come risulta dall’impugnata sentenza – era stato esposto dalla contribuente nella dichiarazione presentata nell’anno 2000, esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso
o di restituzione del credito di imposta; di guisa che il

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que, adempimento necessario solo a dar inizio al procedi-

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termine decadenziale di due anni ex art. 21 d.lgs. 546/92
risulta, in concreto, rispettato. Di conseguenza, essendo
stata la successiva formale istanza di rimborso proposta
– com’è incontroverso nel giudizio – in data 25.10.05,
per un credito dell’anno 1999, il diritto in parola non
può ritenersi neppure estinto per intervenuta prescrizione.
delle Entrate non può che essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente
giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio, che liquida in
3.000,00, oltre ad

200,00 per esborsi e agli accessori

di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia

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