Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27702 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27702 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 18312-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
ETOILE &CU SRL IN FALLIMENTO, ETOILE BLk/ SRL;
– intimate avverso la sentenza n.42/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Etoile
Blu s.r.l. di avviso di accertamento di avviso di accertamento relativo ad Irap
dell’annualità 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti

Data pubblicazione: 21/11/2017

della Etoile Blu s.r.l. e della curatela del fallimento di detta Società (che non
resistono), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio
ne dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado,
integralmente favorevole alla contribuente, perché notificato al curatore ( a seguito
dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della Società) e non notificato al legale
rappresentante della Società.

Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. La ricorrente ha depositato
memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data
14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.43
1.fall. laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello perché non
notificato al legale rappresentante della Società laddove l’impugnazione era stata
ritualmente notificata alla Curatela del fallimento, nelle more dichiarato, della
Società.
2.La censura è manifestamente fondata alla luce del chiaro disposto
dell’art.43 l fall. il quale prevede espressamente che nelle controversie, anche in corro,

relative a rapporti di diritto patlimoniale de/lii//ito compresi nel fallimento sta in ,giudkio il
curatore con conseguente errore del Giudice di appello nell’avere ritenuto
inammissibile l’impugnazione perché notificata al soggetto processuale legittimato.
3. L’accoglimento del mezzo comporta la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, perché
provveda all’esame e al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui d manda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della

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