Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27702 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 12/10/2021), n.27702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10182-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE N.

26, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLA MERCURIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TESAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7050/12019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2013, veniva recuperata l’Irpef sugli emolumenti percepiti dalla Pension Unit della N.A.T.O e costituiti dalle Pension Scheme Rules.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando la natura stipendiale degli emolumenti corrisposti all’ A. e come tali sottratti alla tassazione ai sensi del D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8.

3 Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, del D.P.R. n. 91 del 1986, artt. 1 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nell’applicare estensivamente una norma di esenzione fiscale limitata alle retribuzioni di prestazione di lavoro in corso di svolgimento e non al trattamento pensionistico.

2. La causa non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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