Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27702 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27702 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24615-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1932

contro
FRIGOFRUTTA LUNENSE DI BRIZZI BRUNO & VEZZANI FLAVIO
& C. SNC IN LIQUIDAZIONE;
– intimato avverso la sentenza n. 153/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 15/07/2009;

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si
riporta;

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

I

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 29.7.03, la società Frigofrutta
Lunense di Brizzi Bruno e Vezzani Flavio & C. s.n.c. in
liquidazione chiedeva il rimborso del credito IVA maturato per gli anni 1997 e 2000, riportato nelle dichiarazioni IVA annuali 1998 e 2001, presentate per gli anni di
imposta precedenti. Nei confronti dell’avviso di diniego
buente proponeva ricorso alla CTP di La Spezia, che lo
accoglieva.
2. La decisione di prime cure veniva, quindi, appellata
dall’Ufficio, con esito sfavorevole. L’appello veniva,
invero, rigettato dalla CTR della Liguria con sentenza n.
153/3/09, depositata il 15.7.09, che confermava la decisione di prime cure, ritenendo che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA per gli
anni in questione, fosse sufficiente l’esposizione di
detto credito nell’apposito quadro della dichiarazione
annuale IVA, costituendo la presentazione del quadro VR,
esclusivamente l’adempimento di un onere finalizzato ad
ottenere più rapidamente il rimborso di imposta richiesto.
3. Per la cassazione della sentenza n. 153/3/09 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. La società contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’ Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 bis d.P.R. 633/72 e 21 d.lgs.
546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere la contribuente non decaduta dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine biennale di cui all’art.
21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 1997 e 2000,
dichiarato negli anni 1998 e 2001, non avesse formato oggetto di apposita istanza di restituzione nel biennio

di rimborso dell’Amministrazione finanziaria, la contri-

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successivo a detta dichiarazione, non accompagnata dal
modello VR indispensabile – a parere dell’ Amministrazione ricorrente – ai fini di ottenere il rimborso del credito di imposta. La Frigofrutta s.n.c. avrebbe, difatti,
provveduto a tale formale richiesta soltanto con successiva e tardiva istanza, depositata in data 29.7.03, ovverosia ben oltre il termine biennale di decadenza suindi1.2. Per il che, la contribuente – a parere dell’Ufficio
ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
estinto, alla data di presentazione della formale richiesta di rimborso, per intervenuta decadenza, ex art. 21
d.lgs. 546/92.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione de-

cato.

;

cennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).
2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del
credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarato – configura formale esercizio del diritto, rispetto
alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. l, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.
546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per gli
anni 1997 e 2000 – come dichiarato in ricorso dalla stes-

zione annuale del relativo quadro, che – come dianzi det-

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sa Agenzia delle Entrate – era stato esposto dalla contribuente nelle dichiarazioni presentate negli anni 1998
e 2001, esposizione equivalente – come dianzi detto – ad
una domanda di rimborso o di restituzione del credito di
imposta; di guisa che il termine decadenziale di due anni
ex art. 21 d.lgs. 546/92 risulta, in concreto, rispettato. Di conseguenza, essendo stata la successiva formale
giudizio – in data 29.7.03, per un credito degli anni
1997 e 2000, il diritto in parola non può ritenersi neppure estinto per intervenuta prescrizione.
3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate non può che essere rigettato. Nulla per le
spese attesa la mancata costituzione dell’intimata nel
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio e Tributaria, il 3.6.2013.

istanza di rimborso proposta – com’è incontroverso nel

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