Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27702 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1055/2017 proposto da:

NIT – Nuove Iniziative Toscane S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Salaria n. 320, presso lo studio dell’avvocato Cappellini Francesco,

rappresentata e difesa dall’avvocato Baldi Neri, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vito Sinisi n. 71, presso lo studio dell’avvocato Cianti Amerigo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Calugi Giovanni, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A seguito dell’espropriazione dei terreni di proprietà di N.I.T., ubicati nella periferia di (OMISSIS), disposta con provvedimento del Prefetto di Firenze del 3/7/2000, detta società chiamava in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Firenze CIR (successivamente dichiarata in stato di insolvenza) e RFI, al fine di far accertare l’asserita natura edificabile delle aree e determinare la corrispondente indennità di occupazione e di espropriazione.

Dichiaratasi incompetente la Corte di appello, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Firenze che – con sent. n. 336/2009 accertava che i terreni per cui era causa non potevano considerarsi edificabili al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione – e cioè alla data del 3 agosto 1990 di emanazione del provvedimento n. 109/T del Ministero dei Trasporti, che aveva dato efficacia alla convenzione tra FF.SS., Regione Toscana, provincia di Firenze e Comune di Firenze e che costituiva, se necessario, variante agli strumenti urbanistici – in quanto, nella variante al PRG del 1985, erano stati destinati a “viabilità a vincolo speciale” a norma dell’art. 24 delle NDA del Piano Regolatore, ai sensi del quale, in presenza del “vincolo di rispetto di viabilità principale… è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvisorio”.

NTI proponeva appello, insistendo per la natura edificabile dei terreni contestata da RFI.

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza non definitiva n. 458/2015 (non impugnata) aveva respinto l’appello di NTI e confermato la natura non edificabile del terreno oggetto di esproprio, già accertata dal Tribunale; quindi avendo dato atto dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 – che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l’applicazione del valore agricolo medio (cd. VAM) per la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione di urgenza delle aree non edificabili, come quelle in causa – aveva disposto la prosecuzione del giudizio e l’espletamento di CTU per la determinazione del valore dei terreni e del quantum delle indennità secondo il valore venale o di mercato, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 647/2016, qui impugnata, la Corte di appello ha ritenuto di non attenersi alla quantificazione del valore venale come computata dal CTU in Euro 31,00 al mq e, condividendo alcune censure della RFI, lo ha fissato in Euro 15,00= al mq alla data dell’esproprio (3/7/2000) utilizzando tale importo per la quantificazione delle indennità dovute; ha, infine disposto la intera compensazione delle spese di lite.

NIT – Nuove Iniziative Toscane SRL ricorre nei confronti di RFI -Rete Ferroviaria Italiana SPA avverso la sentenza della Corte fiorentina con tre mezzi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria a corredo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 97 disp. att. c.p.c..

La censura concerne la decisione della Corte di appello di attribuire al terreno espropriato un valore minore rispetto a quello stimato nel corso della CTU, sulla considerazione che i terreni, incolti al momento dell’esproprio, per la vicinanza alle strutture aeroportuali rendevano “poco prevedibili utilizzi diversi dal prato”.

A parere della ricorrente la decisione è viziata perchè la Corte territoriale aveva fatto ricorso alla scienza privata in violazione del divieto posto dalle disposizioni richiamate, non ricorrendo nella specie la possibilità dell’applicazione del cd. fatto notorio perchè non si ravvisava alcun fatto acquisito alla conoscenza della collettività. La ricorrente si interroga anche sul perchè non sia stato ipotizzato dalla Corte fiorentina un potenziale utilizzo quale “parcheggio di interscambio o distributore di carburante”, piuttosto che “prato”.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sotto il profilo della motivazione apparente; si lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle caratteristiche intrinseche del terreno espropriato.

La ricorrente, sulla personale premessa che i terreni in questione – edificativi o meno – di sicuro non erano agricoli ed era ubicati in un’area particolarmente pregiata posta tra l’aeroporto, il nuovo centro direzionale e la naturale espansione della macrocittà Firenze – Prato Pistoia, si duole che la Corte di appello abbia sostituito le valutazioni tecniche compiute nella CTU con proprie, opinabili ed indimostrate, deduzioni personali, riducendo il valore unitario indicato dal CTU.

A parere della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe spiegato il perchè della riduzione applicata al valore unitario dei terreni nella quantificazione dell’indennità di esproprio, in difformità delle indicazione della CTU, omettendo di esaminare quale fatto decisivo “l’omogeneità della destinazione urbanistica del terreno per cui è causa rispetto a quelli indicati dal CTU”.

1.3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati e vanno respinti.

1.4. Giova osservare preliminarmente che, nel motivare la decisione impugnata, la Corte di appello ha affermato di dissentire dalle conclusioni del CTU perchè l’accertamento del tecnico aveva poco considerato le specifiche caratteristiche dei beni, limitandosi ad effettuare una media tra gli importi relativi ad una serie di cessioni volontarie fatte tra la PA ed i privati in ipotesi ritenute dal tecnico comparabili a quella in esame.

In particolare ha precisato:

– di non condividere la scelta di utilizzare, quale parametro di riferimento, in assenza di contratti tra privati, le cessioni volontarie tra PA e privati, che riteneva equivoche perchè, da un lato la PA poteva essere stata indotta, per ridotte superfici, ad un acquisto fuori mercato dando prevalenza alle esigenze di avvio delle opere pubbliche connesse all’acquisto del bene, dall’altro dimostrava l’assenza di interesse del mercato privato per i terreni della tipologia in esame;

– di ritenere assimilabile ai terreni in oggetto solo la fattispecie esaminata dal CTU, relativa ai terreni in periferia di Firenze in zona (OMISSIS) per i quali era stato applicato il prezzo più basso di Euro 21,00 al mq., affermando che erano fuori considerazione le altre ipotesi utilizzate dal CTU “ove si rilevano prezzi rilevanti che non possono valere come elementi per una media significativa” (fol. 4 della sent. imp.);

– che il valore di Euro 21,00 al mq andava ulteriormente ridotto in considerazione dell’ampia estensione dei terreni oggetto di esproprio, perchè tale prezzo poteva essere giustificato per un appezzamento contenuto – che avrebbe potuto essere destinato ad orto – ma non per una estensione rilevante, meno appetibile dal mercato privato;

– che la vicinanza dei terreni, incolti al momento dell’esproprio, alla zona aeroportuale rendeva poco prevedibili utilizzi diversi da quella a “prato”;

– che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, non si applicava al caso in esame dato che l’area non era edificabile, e che tale normativa non era applicabile anche tenuto conto della data della dichiarazione di P.U. dell’anno 1993 e dunque anteriore alla data di sua applicabilità, del 30/6/2003, come da art. 57.

Sulla scorta di tali premesse la Corte territoriale, richiamando la stima di “terreni agricoli fatta in ipotesi analoghe in altre vertenze già esaminate (ad es. proc. 544/11)” ha reputato congruo attribuire ai terreni oggetto di controversia il minor valore “sempre significativo per un terreno non edificabile, di Euro 15,00 al mq alla data dell’esproprio” (fol. 4 della sent. imp.) e ha proceduto ai dovuti ricalcoli.

1.5. La statuizione risulta immune dai vizi denunciati.

In diritto giova ricordare che “La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, non potendo, perciò, il giudice esimersi, con riguardo alla consulenza tecnica, da una puntuale e dettagliata motivazione, purchè i rilievi mossi risultino specifici e argomentati, e non mere argomentazioni difensive di dissenso alle valutazioni compiute al fine di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice all’opinione che di essi abbia la parte” (Cass. civ. Sez. I, 23/11/2005, n. 24589; Cass. n. 20442 del 21/09/2006) e che “Il giudice d’appello, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 25569 del 17/12/2010).

Inoltre va rammentato che “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice ” a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità” (Cass. n. 17369 del 30/08/2004) e che “In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile” (Cass. n. 3224 del 12/02/2014).

1.6. Nel caso di specie, la Corte di appello non solo non ha applicato il c.d. VAM in adesione alla pronuncia di illegittimità costituzionale dello stesso, ma ha motivatamente illustrato le molteplici ragioni basate su circostanze di fatto specifiche emergenti dai dati acquisiti al giudizio (tipologia dei contraenti e dei contratti esaminati dal CTU, caratteristiche dimensionali dell’area espropriata rispetto a quella dei terreni oggetto delle compravendite in comparazione, localizzazione delle stesse) in ragione delle quali ha applicato una valutazione del terreno a mq. inferiore a quella stimata dal CTU, di guisa che non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 97 disp. att. c.p.c., nè il ricorso alla scienza privata, nè tanto meno la nullità della sentenza perchè la motivazione non risulta apparente, ma è svolta in modo puntuale ed argomentato.

Nè ricorre l’omesso esame della presunta “omogeneità della destinazione urbanistica del terreno per cui è causa rispetto a quelli indicati dal CTU”, posto che la concreta ricorrenza di tale caratteristica è stata considerata sulla scorta delle caratteristiche delle zone considerate dal CTU e solo limitatamente ravvisata (fol. 3/4 della sent. imp.), mediante la valutazione delle emergenze istruttorie riservata al giudice del merito e che la ricorrente, inopinatamente tende a sovvertire.

Di contro la ricorrente – e la doglianza sotto questo aspetto risulta inammissibile – non si sofferma affatto sui plurimi elementi confluiti nella ratio decidendi; inoltre la prospettazione circa le potenziali utilizzazioni alternative dell’area formulata dalla stessa (parcheggio di interscambio o distributore di carburante) risulta generica ed astratta, giacchè non è accompagnata dalla puntuale indicazione degli atti processuali della fase di merito in cui sia stata introdotta e dalle specifiche emergenze istruttorie a sostegno.

In proposito va osservato che, fermo il principio secondo il quale “La determinazione dell’indennità di espropriazione deve avvenire sulla base dell’accertamento delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto espropriativo e non della contrapposizione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ove la natura edificatoria sia del tutto esclusa in applicazione del parametro stabilito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, perchè l’area risulti sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale o regionale od alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio che abbia precluso il rilascio di atti abilitativi della realizzazione di edifici manufatti di natura privata, deve essere applicato, in virtù dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, il criterio del valore venale pieno considerando, a tale fine, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria – parcheggi, depositi, chioschi, ecc. -, purchè assentite dalla normativa vigente” (Cass. n. 24150 del 13/10/2017; conf. Cass. n. 28789 del 09/11/2018), tuttavia va ribadito che è l’interessato che “.. può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative” (Cass. n. 6527 del 06/03/2019).

Orbene, nel caso in esame non emerge nè dalla sentenza, nè dal ricorso che la NIT abbia dimostrato, al di là di mere prospettazioni ipotetiche, che l’area espropriata era suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014.

La ricorrente, sulla preliminare osservazione che domanda originariamente proposta era stata accolta, salvo per quanto concerneva il richiesto riconoscimento della natura edificatoria dei terreni e la quantificazione delle indennità, si duole che la Corte di appello abbia compensato le spese di giudizio, violando il principio della soccombenza.

2.2. Il motivo è infondato.

Nello statuire in ordine alla ripartizione delle spese di lite la Corte di appello, dopo avere affermato che le spese seguivano la soccombenza, ha invece ampiamente motivato in ordine alle ragioni della integrale compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti, sulle considerazioni che “solo la modifica dell’indirizzo di legittimità ha imposto una riconsiderazione delle somme a credito dell’espropriato, fino a tale momento da ritenere correttamente liquidato con il valore del VAM, nonchè della ulteriore riduzione operata in questa sede rispetto alle eccessive richieste originarie dell’attrice” (fol. 7 della sent. imp.) ed in tal senso è stato redatto il conseguente dispositivo.

Innanzi tutto va osservato che la statuizione di condanna, riportata nel testo della motivazione appare un mero refuso, attesa la chiara e motivata statuizione di compensazione integrale delle spese che la segue immediatamente e che trova evidente conferma nel conforme dispositivo.

Quanto alla disposta compensazione va osservato che, come riconosce la stessa ricorrente, non tutte le sue domande sono state accolte e, in particolare, non sono state accolte quelle concernenti la natura edificatoria dei terreni e la richiesta di maggiore quantificazione delle indennità.

Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass.n. 26918/2018; in tema anche Cass. Sez. U. n. 7454 del 19/03/2020) e, nel presente caso, le spese non sono state poste dalla Corte di appello a carico della parte vittoriosa, peraltro non interamente.

In proposito giova ricordare che, come già è stato affermato, la reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2) va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438 del 22/02/2016), come avvenuto nel presente caso.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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