Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27701 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13768-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA

MOSSUCCA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PAGLIUCA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il

07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. F.A. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello in composizione monocratica aveva rigettato la domanda di equa riparazione proposta in relazione alla durata irragionevole di un procedimento definito in appello dal Tribunale di Potenza con sentenza del 18 novembre 2015, la quale aveva dichiarato che il giudizio di primo grado era inesistente atteso l’avvenuto accertamento della falsità della procura alle liti rilasciata dai vari attori, tra cui anche l’istante, al difensore che aveva agito in quella sede. La Corte d’Appello di Potenza con decreto n. 514 del 7 novembre 2017 ha rigettato l’opposizione rilevando che il giudizio presupposto si era concluso in primo grado con la condanna in favore dell’attrice della somma di Euro 150,00 in danno dell’Enel a ristoro del pregiudizio derivante da un black-out, sicchè andava condivisa la valutazione contenuta nel decreto opposto circa la non spettanza dell’indennizzo attesa l’esiguità della somma controversa.

Occorreva ribadire l’orientamento espresso anche in sede di legittimità, secondo cui il danno da durata irragionevole del processo va negato nel caso in cui l’irrisorietà della pretesa e del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte, porti ad escludere la presunzione di esistenza del pregiudizio de quo.

Nel caso di specie la somma ottenuta a titolo risarcitorio era di soli Euro 150,00, nè poteva prendersi in considerazione la misura degli interessi legali o quanto dovuto a titolo di spese legali, che non attiene alla pretesa sostanziale ed alla posta in gioco. Inoltre la soluzione avversata dall’opponente appariva in linea anche con la giurisprudenza della CEDU che ha individuato i caratteri necessari per ritenere sussistente un pregiudizio significativo meritevole di ristoro.

La somma liquidata in primo grado era peraltro inferiore alla misura minima dell’indennizzo prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis pari ad Euro 400,00 ed anche alla somma liquidabile applicando la riduzione massima di un terzo di cui al comma 1 ter della legge.

Infine, l’avvenuto riconoscimento come apocrifa della sottoscrizione apposta in calce al mandato conferito al difensore, con la conseguente inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, consentiva di ravvisare l’ipotesi di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater relativa all’ipotesi in cui la parte ha agito nella consapevole infondatezza della domanda.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso F.A. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. g) in relazione all’art. 6 della CEDU, laddove la norma richiamata in rubrica esclude la presunzione di esistenza del danno non patrimoniale da durata non ragionevole del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Nella fattispecie la Corte di merito avrebbe omesso di valutare che la ricorrente aveva appreso solo nel giudizio di secondo grado dell’esistenza di una causa intentata a suo nome sulla base di una procura alle liti apocrifa, imponendole quindi di intervenire nel giudizio proprio al fine di fare accertare tale falsità.

Occorreva quindi considerare che il valore della controversia non era limitato alla sola somma di Euro 150,00 che il giudice di prime cure le aveva riconosciuto a titolo di risarcimento danni per il black-out del 28/9/2003, ma anche alla somma che era stata liquidata a carico dell’Enel ed in favore del difensore di essa attrice all’esito del giudizio di primo grado, somma pari ad Euro 6.820,00.

Al fine del riscontro della natura irrisoria della controversia occorreva anche considerare tale posta, dovendosi quindi pervenire alla conclusione secondo cui la soluzione di cui al decreto impugnato risultava idonea a vanificare la portata applicativa dell’art. 6 della CEDU.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui (Cass. n. 26976/2016) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo civile, ove il giudizio presupposto si sia concluso con una statuizione di inesistenza della procura conferita dall’attore al proprio difensore e tale questione abbia rappresentato l’oggetto esclusivo della decisione, il diritto all’indennizzo “ex lege” n. 89 del 2001 spetta anche a chi sia stato dichiarato carente di rappresentanza processuale, avendo comunque rivestito il ruolo di parte del giudizio, sia pure limitatamente alle questioni inerenti l’esistenza, o meno, della procura.

Tuttavia, se tale affermazione non consente di negare alla parte l’indennizzo, sebbene limitatamente alla durata irragionevole del processo successiva all’avvenuta conoscenza della controversia intentata a suo nome sulla base di un’inesistente procura alle liti (dovendosi ritenere che per il periodo precedente, attesa l’assoluta ignoranza dell’esistenza di un processo, non sia ravvisabile alcun pregiudizio correlato alla durata non ragionevole del processo), va rilevato che i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento sul diverso presupposto della natura irrisoria della pretesa fatta valere in giudizio dall’attrice (e, precisamente, negata a seguito della costituzione in appello finalizzata ad evidenziare che alcuna domanda era stata avanzata dalla ricorrente) tale quindi da far venir meno la presunzione di esistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro.

Osserva tuttavia la ricorrente che erroneamente la decisione gravata si sarebbe soffermata sul solo importo oggetto della richiesta risarcitoria, come quantificato dal giudice di prime cure, occorrendo avere riguardo anche alle somme liquidate in favore del proprio (apparente) difensore, alla cui restituzione sarebbe stata esposta la F. in caso di accoglimento del gravame della società appellante.

La deduzione è però del tutto destituita di fondamento.

In primo luogo deve evidenziarsi che questa Corte ha di recente precisato che (Cass. n. 7695/2019) in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell’indennizzo, previsto dalla L. n. 89 del 2001, arrt. 2 bis, comma 3, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perchè funzionali all’esercizio dell’azione, non rientrano nell’oggetto della causa, affermazione questa che già imporrebbe di non dover tener conto delle somme liquidate a titolo di spese di lite.

In secondo luogo, va evidenziato che, atteso che la tesi della ricorrente, che ha poi trovato favorevole accoglimento nel giudizio presupposto, è che il giudizio stesso fosse stato introdotto a suo nome sulla base di una procura falsa, vale il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10706/2006) a mente del quale, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Ciò quindi implica che in alcun caso le spese di lite, di cui l’appellante chiedeva la restituzione, avrebbero potuto essere richieste alla odierna ricorrente.

In terzo luogo va rilevato che, come precisato nello stesso ricorso a pag. 7, le spese di lite, nell’importo liquidato dal giudice di pace non erano mai state percepite dalla F., ma incassate dal difensore dichiaratosi anche antistatario, sicchè trova applicazione il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 9280/2019; Cass. n. 26956/2017) in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio in quanto unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo.

Alla luce di tali considerazioni appare quindi evidente come sia del tutto destituita di fondamento la pretesa della ricorrente di includere, ai fini dell’individuazione del valore della controversia, anche la somma de qua, restando quindi confermata la correttezza della valutazione del giudice di merito che ha determinato il valore delle controversia nella somma di Euro 150,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente.

Quanto alla valutazione resa sul punto dai giudici di merito, non ignora questa Corte come, in relazione al quadro normativo anteriore all’introduzione della previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. g) applicabile alla fattispecie ratione temporis, alla luce della data di introduzione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, si sia affermato che (cfr. Cass. n. 11667/2018) l’esiguità del valore monetario del giudizio presupposto non esclude la tutela indennitaria di cui alla L. n. 89 del 2001 se l’apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come quando il giudizio presupposto attenga ad una pretesa connessa al trattamento di fine lavoro (conf. Cass. n. 11936/2015 relativa ad una domanda di prestazioni assistenziali), ma nella fattispecie, in assenza dell’allegazione e dimostrazione del legame della domanda con esigenze di carattere esistenziale o di particolare rilevanza, deve ritenersi non sindacabile la valutazione compiuta dal giudice di merito circa il carattere irrisorio della pretesa, tenuto conto sia dell’obiettivo limitato valore della controversia (inferiore alla misura minima dell’indennizzo liquidabile) sia della circostanza che la stessa partecipazione al giudizio della F. era volta non tanto a reclamare un diritto al risarcimento del danno, ma piuttosto a far riscontrare la carenza di una valida procura alle liti e quindi la carenza di una domanda, non nutrendo quindi alcun interesse al giudizio, il che se non è dirimente, alla luce di quanto sopra detto circa l’esclusione del diritto all’equo indennizzo, conforta però, unitamente alla considerazione oggettiva del valore della controversia, il superamento della presunzione di esistenza del pregiudizio non patrimoniale da durata irragionevole del processo.

3. Al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo che denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis e dell’art. 2, comma 2 quater in quanto, anche a voler soprassedere circa il fatto che il provvedimento impugnato abbia per un mero errore materiale richiamato come disciplinante la misura dell’indennizzo l’art. 2 comma 2 bis anzichè la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis resta confermata la correttezza della valutazione di irrisorietà della pretesa oggetto del contendere nel giudizio presupposto, anche prescindendo dal limite legale previsto per l’indennizzo annuo, avuto riguardo alla valutazione della peculiare fattispecie compiuta dal giudice di merito in maniera non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Inoltre l’idoneità del richiamo alla natura sostanzialmente bagatellare della controversia costituisce una ratio autonoma di per sè sola sufficiente a sorreggere la pronuncia di rigetto della domanda di equo indennizzo, indipendentemente dal ricorrere anche delle condizioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a) (dovendosi anche in tal caso reputare frutto di un errore materiale il richiamo contenuto in decreto alla previsione di cui all’art. 2, comma 2 quater, attesa comunque l’individuazione in motivazione delle situazioni che in base alla norma avrebbero impedito il riconoscimento dell’indennizzo e cioè all’aver agito nella consapevole infondatezza della domanda).

4. Il terzo motivo, che lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria della motivazione circa un punto decisivo della controversia è inammissibile, in quanto formulato sulla base della previsione ormai non più applicabile ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che nella specie si tratta di ricorso promosso avverso provvedimento pubblicato in data ampiamente successiva all’11 settembre 2012, nè potendosi ipotizzare una conversione della censura in una valida doglianza in base alla norma novellata, mancando in ogni caso la individuazione del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti del quale sarebbe stata omessa la disamina da parte del giudice di merito.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sia rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di procedimento esente dal versamento del detto contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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