Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27701 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27701 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 1427-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA – REGIONE CAMPANIA, in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO BOCHICCHIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA;
– ricorrente contro
CCM S.R.L. COSTRUZIONI COMPONENTI MECCANICI s.r.I.,
COSSOLINO ANNA;
– intimati avverso la sentenza n.6037/49/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di
Anna Cozzolino, liquidatore della C.C.M. s.r.I., di varie cartelle di
pagamento, la Commissione Tributaria Regionale della Campania,
con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’estinzione del
processo per inattività delle parti. In particolare, il Giudice di appello

di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello impartito ad
Equitalia Sud s.p.a. era rimasto inadempiuto.
Avverso la sentenza ricorre, con unico motivo, Equitalia Sud
s.p.a.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art.31 del d.lgs. n.546/1992 e dell’art.111 Cost. per non avere
mai avuto comunicazione della data fissata per la trattazione
dell’appello.
2. La censura è fondata alla luce del consolidato orientamento
di questa Corte, di recente ribadito con ord.n. 1786 del 29/01/2016
secondo cui <

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