Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27701 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27701 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 20717-2010 proposto da:
SOCIETA’ BONONCINI & ZANASI DI BONONCINI PAOLO &
ZANASI GINO SNC in persona del socio Amministratore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e
2013
1931

difeso dall’avvocato BRIGHENTI FAUSTA giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 11/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 37/2010 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata 1’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
si riporta alle ragioni del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

I
,

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 18.2.05, la società Bononcini e
Zanasi di Bononcini Paolo e Zanasi Gino s.n.c. chiedeva
il rimborso del credito IVA maturato per l’anno 1999, ed
esposto nella dichiarazione IVA 2000, presentata per
l’anno di imposta precedente. Nei confronti dell’avviso
di diniego di rimborso dell’Amministrazione finanziaria,
lo rigettava.
2. La decisione di prime cure veniva, quindi, appellata
dalla contribuente, con esito nuovamente sfavorevole.
L’appello veniva, invero, rigettato dalla CTR dell’Emilia
Romagna, con sentenza n. 37/10, depositata 1’11.5.10, che
confermava la decisione di prime cure, ritenendo che, ai
fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA per l’anno in questione, non fosse sufficiente
l’esposizione di detto credito nel quadro RX della dichiarazione presentata nel successivo anno 2000, occorrendo anche la compilazione e tempestiva presentazione
del quadro VR, quale condizione indispensabile per ottenere il rimborso di imposta richiesto.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha, pertanto,
proposto ricorso per cassazione la Bononcini e Zanasi di
Bononcini Paolo e Zanasi Gino s.n.c. sulla base di tre
censure. L’Amministrazione ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del
d.lgs. n. 546/92, 30 e 38 bis d.P.R. 633/72, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere indispensabile, ai fini del rispetto del termine biennale di decadenza dal diritto al
rimborso dell’imposta indebitamente versata, di cui
all’art. 21 d.lgs. 546/92, la presentazione del modello
VR, laddove il diritto in questione sarebbe già venuto ad
esistenza, ed azionato, per effetto dell’esposizione del

la contribuente proponeva ricorso alla CTP di Modena, che

credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno di riferimento (1997). Sicchè non potrebbe più essere in questione la decadenza dal diritto in parola, dovendo trovare applicazione, invece, al caso di specie, esclusivamente il termine decennale di prescrizione del diritto al
rimborso già insorto.
2. Il motivo è fondato.
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro (RX) relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con
la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del
sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del
modello di rimborso (VR) costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di
esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).
2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di affermare, in tema di rimborso dell’IVA, deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione
del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che
costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. l, del d.P.R.

2

2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda

n. 633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e,
dunque, adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che,
una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il
diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR”
non può considerarsi assoggettata al termine biennale di
decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.
zione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 1999 era stato esposto dalla contribuente nella
dichiarazione presentata nell’anno 2000,esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso
o di restituzione del credito di imposta; di guisa che il
termine decadenziale di due anni ex art. 21 d.lgs. 546/92
risulta, in concreto, rispettato. Di conseguenza, essendo
stata la successiva formale istanza di rimborso proposta
– com’è incontroverso nel giudizio – in data 18.2.05, per
un credito dell’anno 1999, il diritto in parola non può
ritenersi neppure estinto per intervenuta prescrizione.
3. Il primo motivo di ricorso della contribuente deve essere pertanto, accolto, restandone assorbiti il secondo e

3

546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescri-

terzo motivo, co i quali la società Bononcini e Zanasi
s.n.c. denuncia l’omessa motivazione sulle questioni relative all’ intervenuto riconoscimento del diritto al
rimborso, da parte dell’Ufficio, che impedirebbe la decadenza ex art. 2966 c.c., ed all’omessa indicazione, da
parte del medesimo, di ragioni ostative al riconoscimento
di detto credito, in violazione dell’art. 6 1. 212/00.
cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari

ulteriori

accertamenti

di

fatto

la

Corte,
nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui
all’art. 384, co. 2, c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri
due; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna l’Amministrazione resistente al rimborso
delle spese del presente giudizio, che liquida in
3.000,00, oltre ad 200,00 per esborsi ed agli accessori
di legge; dichiara compensate tra le parti le spese dei
giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA