Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27700 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23310-2015 proposto da:

L.E.F., rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO SPASARI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, DIOCESI DI MILETO

NICOTERA TROPEA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI EUGENIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE LIMBADI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

il presente giudizio trae origine dalla domanda di rivendica di un terreno e di un fabbricato proposta innanzi al Tribunale di Vibo Valentia da L.E.F. nei confronti dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Diocesi di Mileto e Nicotera Tropea e del Comune di Limbadi;

l’istante deduceva di essere comproprietario di un fabbricato rurale e di un terreno, che era stato occupato da una chiesa, di cui chiedeva il rilascio;

all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 19.1.-12.2.2015, confermava la sentenza di primo grado, che, nella contumacia del Comune, aveva rigettato la domanda;

la corte territoriale qualificava la domanda come azione di rivendica, a nulla rilevando che l’attore avesse rinunciato alla domanda di rilascio nel corso del giudizio e, sulla base dell’esame dei titoli dei propri danti causa, riteneva che non fosse stata fornita la probatio diabolica della proprietà; in ogni caso, dallo stesso titolo si evinceva che il fabbricato rurale confinava con la chiesa oggetto del giudizio, ragione per la quale non poteva ricadere nella proprietà dell’attore;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.E.F. sulla base di tre motivi;

ha resistito con controricorso Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Diocesi di Mileto e Nicotera Tropea ed il Comune di Limbadi.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di appello errato nel qualificare la domanda come azione di rivendica mentre si tratterebbe di un’azione di mero accertamento della proprietà, in quanto, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., egli aveva rinunciato alla domanda di rilascio del fondo, originariamente proposta, senza che vi fosse alcuna contestazione da parte del convenuto; conseguentemente, la prova sulla proprietà non soggiacerebbe ai rigorosi limiti previsti per l’azione di rivendica;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di extrapetizione unitamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d’appello pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, in quanto l’iniziale domanda restitutoria era stata abbandonata in corso di causa, sicchè la corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi solo sull’accertamento del diritto di proprietà, per il quale sarebbe sufficiente il titolo d’acquisto, e non sulla domanda di rivendica, che richiede un onere probatorio più gravoso, fondato sulla proprietà dei propri danti causa fino all’acquisto a titolo originario;

con il terzo motivo di ricorso, si deduce la “violazione di legge per omessa, incoerente e valutazione delle prove”, con particolare riferimento alla valutazione degli elementi istruttori, volti ad accertare se la chiesetta fosse stata costruita all’interno dell’area di sua proprietà;

i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati;

questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, che anche in caso di azione di accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, l’attore è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato “erga omnes” (Cass. Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305, Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1210);

non è, invero, consentita alcuna elusione dall’onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un’azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione;

la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di prova nelle azioni di accertamento della proprietà, ritenendo che, anche in assenza della domanda di rilascio, originariamente proposta ed oggetto di espressa rinuncia nel corso del giudizio, l’attore fosse onerato di provare la proprietà attraverso la produzione dei titoli dei propri danti causa, fino ad un atto di acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione; conseguentemente, ha ritenuto quindi insufficiente il titolo di acquisto della proprietà del defunto padre, in quanto non consentiva di risalire, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario;

la corte di merito ha altresì accertato che, dal titolo di proprietà dell’attore, l’atto di compravendita del 3.3.1995, si evinceva che la casetta rurale sita nel terreno dell’attore confinava con la chiesa oggetto di causa e non potesse ricadere, pertanto, nel terreno di sua proprietà; tale interpretazione del titolo era stata corroborata dall’esito degli accertamenti catastali e dalla planimetria allegata, sicchè il ricorso si risolve in un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, sottratte al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013);

il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sezione Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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