Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27700 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27700 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 277-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391C )1, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GEN_:RALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ABBATE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato GEN 7:,ROSO DE
M_AIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESC O MELITO;

con :`roricorrente

avverso la sentenza n. 4736/18/2015 della C( )MMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/05/2015;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Rilevato che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva,
Irap dell’anno d’imposta 2006, emessi all’esito di indagini finanziarie ex

impugnata per “viola.zione o falsa applicaione”: 1) degli artt. 2 e 3, d. lgs.
446/97, per avere la C.T.R. escluso la sussistenza del presupposto
impositivo ai fini Irap in capo al contribuente, esercente la professione
di avvocato, nonostante questi si fosse “avvalso di dipendenti”; 2) dell’art.
12, co. 7, 1. 212/00, in quanto applicabile solo in caso di accessi,
ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, e non, come nel caso
di specie, di indagini finanziarie svolte presso gli uffici amministrativi;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
3. le eccezioni di “inammissibilità” sinteticamente sollevate a pag.
2 del controricorso sono infondate, in quanto, contrariamente a
quanto ivi dedotto, il ricorso è tempestivo — poiché notificato in data
18/12/2015 a fronte di una sentenza pubblicata il 20/05/2015,
dunque entro il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. maggiorato
di giorni 3.

per la sospensione feriale dei termini — ed attiene a

questioni non di merito, ma di diritto, sia pure sub specie di falsa
applicazione di legge;
4. anche il primo motivo di ricorso è infondato, avendo questa
Corte chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini
Irap non ricorre tont court in presenza di “lavoro altrui”, ma solo se il
contribuente se ne avvale “in modo non occasionale” e superiore “alla soglia

Tic. 2016 n. 00277 sez. MT – ud. 03-05-2017
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art. 32, d.P.R. 600/73, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza

dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente
esecutive” (Cass. SU, 9451/16); nel caso di specie, i giudici d’appello
hanno congruamente accertato che “la spesa per il personale dipendente pari
ad euro 2.750,00, come lo stesso U zelo assume, non è tale da far ritenere un
utiliuo non occasionale o molto ridotto di personale subordinato”;

Corte chiarito, in tema di tema di contraddittorio preventivo, che:

5.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (Irpef, Irap) il termine
dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n. 212/00, si
applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o
verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd.
“a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti
acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o
colloqui — come nelle indagini finanziarie ex art. 32, d.P.R. 600/73 del
caso di specie — in tal senso militando sia il dato testuale della norma
che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. SU 24823/15, 18184/13;
Sez. Trib. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16);

5.2. per i tributi cd. “armonizzati” (Iva), invece, “la violaione
dell’obbligo del contraddittorio endoprocediMentale da parte dell’Amministraione
comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in
giudkio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e l’opposkione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del
mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare,
in relckione al canone generale di corretteua e buona fede ed al principio di lealtà
processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU
24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. VI-5, 15744/16);

Ric. 2016 n. 00277 sez. MT – ud. 03-05-2017
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5. va invece accolto il secondo motivo di ricorso, avendo questa

6. non avendo fatto applicazione dei suindicati principi, la
sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della
Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 4cl 03/05/ 017

Il re S de
D

irò

sulle spese del giudizio di legittimità.

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