Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27700 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27700 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 9650-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1928

contro
CASTELL ARTICULOS PARA CALZADOS Y CINTURONES SL in
persona del Procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo
studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GUERRINI ELIDO giusta delega a

Data pubblicazione: 11/12/2013

margine;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 01/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in data 10
marzo 2006, ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di
primo grado (214/54/2004, CTP-RM), che aveva accolto il ricorso della
società estera Castell Articulos Para Calzados Y Cinturones S.L. contro il
diniego di un rimborso IVA, motivato con la tardività dell’istanza del 7

1972, art. 38-ter, rispetto alla chiusura dell’esercizio 2000.
La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con l’unico mezzo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge,
ripropone la tesi della perentorietà del termine di cui al d.P.R. n. 633 del
1972, art. 38-ter. Il mezzo è fondato.

3. Tra gli indirizzi di questa Corte va riconosciuta validità a quello
invocato in ricorso (Cass. 5559/05, 1013/05), espressosi nel senso che,
in tema di IVA e con riguardo al rimborso dell’imposta (d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 38-ter), a soggetto domiciliato o residente negli Stati
membri dell’Unione, e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine
per la proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal d.m. 20 maggio
1982, art. 1, comma 2, (al quale rinvia il sesto comma del citato art. 38ter, è stabilito a pena di decadenza.

4. L’articolo 16 del d.P.R. n. 793 del 30 dicembre 1981, promulgato per
adeguare il regime dell’IVA al diritto dell’Unione, ha introdotto, nel
d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 l’articolo 38-ter, il quale affida al
Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, di stabilire
mediante decreto le modalità e i termini applicabili alle suddette
domande di rimborso.
L’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministero delle Finanze n.
2672 del 20 maggio 1982, recante norme di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 38-ter cit., prevede che il rimborso debba avvenire su
istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell’anno solare
successivo a quello cui si riferisce la domanda.
Infatti, l’articolo 2 dell’ottava direttiva stabilisce:

200709650_5.doc

1

luglio 2001, riguardo al termine semestrale di cui al d.P.R. n. 633 del

«Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non
residente all’interno del paese, ma residente in un altro Stato membro,
alle condizioni stabilite in appresso, l’imposta sul valore aggiunto
applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti
all’interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all’importazione
di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati
ai fini delle operazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b),

1, lettera b)».
Indi, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detta direttiva:
«Per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo di cui all’articolo 2
che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che
si consideri localizzata all’interno del paese deve: a) inoltrare presso il
servizio competente (…), una domanda (…)».
Inoltre, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase,
dell’ottava direttiva IVA:
«La domanda deve essere presentata al servizio competente (…) entro i
sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale
l’imposta è divenuta esigibile».
Infine, a mente dell’allegato C, punto B, di detta direttiva:
«La domanda deve essere (…) presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce la domanda (…)».

5. il 25 maggio 2011 questa Corte, per la persistenza di un contrastante
orientamento che nega la perentorietà del termine previsto nella
normativa eurounitaria e nazionale (v. (Cass. 8690/10, 15196/09,
7181/09, 23855/08, 5116/05, 1474/05, 22563/04, 3575/03), investe la
Corte di giustizia (art. 267 del TFUE) della questione interpretativa se il
termine di sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del
quale l’imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della
domanda di rimborso dell’imposta da parte dei soggetti passivi non
residenti all’interno del paese, dall’art. 7, paragrafo 1, comma 1, ultimo
periodo, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979 n.
79/1072/Cee, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di
decadenza dal diritto al rimborso (ord. n. 11456 in causa Elsacom Nv.) .
Il 21 giugno 2012 la Corte giustizia (dec. C-294/11) stabilisce erga
omnes che «il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1,
primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del

200709650_5.doc

2

della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all’articolo

Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di
un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di
decadenza».

assicurare secondo i giudici europei, proprio attraverso la ritenuta
perentorietà, la certezza del rapporto tributario – nella specie si applica il
previsto termine semestrale di decadenza (al 30 giugno 2001) con
conseguente tardività dell’istanza del 7 luglio 2001, rispetto alla chiusura
dell’esercizio 2000.
La sentenza d’appello, discostatasi da tale principio, va dunque cassata
senza rinvio, dovendo la causa essere immediatamente definita nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo (art.384 c.p.c.).
I contrasti nella giurisprudenza nazionale e il recente sopravvenire della
decisione della Corte di giustizia fanno stimar equa la compensazione di
tutte le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese
di tutti di gradi.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2013.

7. Conseguentemente – in forza di disposizioni normative volte ad

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