Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2770 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. I, 08/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C., M.C. e P.R.,

rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio, elettivamente

domiciliate in Roma, Viale Pinturicchio, n. 21;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 25

luglio 2006;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

sentito l’Avv. Roda Ranieri, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso: “concorda con la

relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” S.C., M.C., P.R. hanno proposto ricorso per Cassazione il 24 ottobre 2007 sulla base di tre motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 25 luglio 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore delle medesime, di un indennizzo di Euro 7.583,00 per ciascuna, oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 900,00), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Lazio ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennita’ giudiziaria.

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato (per un giudizio iniziato nell’aprile del 1993 e trattenuto in decisione all’udienza del 10 dicembre 2003) una durata irragionevole del processo di primo grado di sette anni e sette mesi.

Il primo motivo, relativo all’insufficienza dell’indennizzo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, appare manifestamente infondato, giacche’ la somma liquidata per anno di ritardo dalla Corte d’appello di Roma (Euro 1.000,00) e’ in linea con i parametri elaborati dalla Corte europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’ in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, quali l’entita’ della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630). Il motivo di ricorso, la’ dove lamenta che il decreto impugnato non abbia tenuto conto della natura della controversia ai fini dell’aumento del quantum da liquidare, sollecita un riesame nel merito -non consentito in sede di legittimita’ – della ponderata valutazione effettuata dalla Corte d’appello. Il secondo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacche’, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non gia’ a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il terzo motivo, concernente l’entita’ delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento, in parte qua, del ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda delle ricorrenti nei termini gia’ decisi dalla Corte dr appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest’ultima va condannata al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo;

che le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e – quanto al giudizio di cassazione – vanno compensate nella misura di 1/2, essendo il ricorso accolto soltanto in parte;

che le spese vanno distratte in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte d’appello con decorrenza dalla domanda al saldo, nonche’ al rimborso delle spese processuali – distratte in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate e dell’Avv. Giovambattista Ferriolo per il giudizio di merito e del solo Avv. Ferdinando Emilio Abbate per il giudizio di legittimita’ – con compensazione della meta’ limitatamente al giudizio di cassazione, spese liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.098,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 520,00 per onorari ed Euro 478,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimita’, nella misura, ridotta per effetto della disposta compensazione, di Euro 650,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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