Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2770 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2770 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

sanzioni
amministrative

ORDINANZA

C.0

sul ricorso proposto da:

ROCCELLA Sergio, rappresentato e difeso da se medesimo ai
sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., con domicilio per legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,
Piazza Cavour;
– ricorrente contro
COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore;

avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.

de-

positata in data 26 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
conziglio

dm1 10

~ombra 2013

dal

Consigliera ralatore

Dott. Stefano Petitti, alla presenza del Pubblico Ministe-

932.5

Data pubblicazione: 06/02/2014

ro, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che nulla ha osservato.
Ritenuto che Roccella Sergio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione emesso dal Comune di Ber-

che l’adito Giudice di pace di Bergamo, con sentenza n.
1911 del 2009, riteneva provata l’esistenza di strisce di
attraversamento pedonale in corrispondenza del punto ove
l’odierno ricorrente era stato coinvolto in un sinistro
stradale, fondando il proprio convincimento sulla base delle risultanze del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale preposto;
che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2332 del
2010, confermava la sentenza del Giudice di pace, rigettando il gravame proposto dal Roccella;
che, in particolare, il Tribunale riteneva inammissibile la querela di falso, proposta dall’appellante, rilevando
la mancata indicazione degli elementi e delle prove della
falsità, ai sensi dell’art. 221, comma secondo, cod. proc.
civ.;
che per la cassazione di avverso questa sentenza Roccella Sergio ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
che con l’unico motivo di ricorso, il Roccella denunzia
la contraddittoria ed errata motivazione della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.),

gamo il 23 ottobre 2008;

per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento su
una erronea lettura delle dichiarazioni del verbale di accertamento, dichiarando altresì illegittimamente inammissibile la querela di falso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[ (_)] Il ricorso è inammissibile.
Il primo profilo del motivo di ricorso censura la motivazione in quanto nella sentenza si legge una versione delle
dichiarazioni rilasciate dall’odierno ricorrente non conforme a quanto da esso effettivamente detto, per avere il
Tribunale erroneamente tramutato la parola “distante” in
“distratto”. Pur essendo evidentemente differenti gli esiti
ai quali può giungersi inserendo l’una piuttosto che
l’altra parola nella frase di riferimento (opportunamente
riportata dal ricorrente), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché quello in esame non è l’unico punto
della motivazione.
La decisione del Tribunale, di confermare la sentenza del
Giudice di pace, poggia, infatti, altresì su un ulteriore e

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che l’intimato Comune non ha svolto difese;

decisivo argomento, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello. A prescindere dalla valutazione erronea del dato letterale di cui si è dato conto, il
Tribunale, invero, ha fondato, in maniera assorbente, la

violazione dell’art. 191, comma 2, Codice della Strada. In
proposito, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base degli atti acquisiti, che alla data dell’accertamento, il 23
ottobre 2008, non erano in corso lavori di rifacimento della segnaletica stradale, o lavori di asfaltatura, e che solo nel mese di aprile l’attraversamento pedonale era stato
trattato con vernice bianca e rossa. A ciò il Tribunale ha
ritenuto di dover aggiungere che “l’art. 191, comma 2,
c.d.s. prevede che sulle strade sprovviste di attraversamento pedonale i conducenti devono consentire al pedone,
che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza, per cui anche ad ipotizzare che, nel caso di
specie, non vi fosse stata la segnaletica stradale (orizzontale/verticale), il Roccella avrebbe dovuto, comunque,
rispettare il disposto della citata norma; il che non è
stato.
Il ricorrente concentra le proprie censure sulla parte della decisione con cui il Tribunale ha disatteso la istanza
di ammissione della querela di falso, ma nulla dice in or-

decisione in ordine alla responsabilità del Roccella, sulla

dine alla ora richiamata ratio decidendi,

che non risulta

in alcun modo interessata dall’oggetto dell’accertamento
demandato al giudizio di falso (che, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, avrebbe dovuto condurre, at-

za, alla data del 23 ottobre 2008, delle strisce di attraversamento pedonale in corrispondenza della intersezione dì
via Broseta e via Zendrini di Bergamo).
Trova, quindi applicazione il principio, consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, per cui “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il
quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si
fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che
non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,

neppure sotto il profilo del vizio di moti-

vazione” (Cass., S.U., n. 7931 del 2013).
Il che conduce necessariamente al rigetto del ricorso, in
quanto il vizio di motivazione censurato dal ricorrente non
incide sul

decisum della sentenza, riguardando esclusiva-

traverso la prova testimoniale, ad accertare la inesisten-

mente uno degli elementi della complessiva valutazione del
giudice di merito (cfr. Cass. n. 15156 del 2011).
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene sussista il presupposto di cui all’art. 375, n. 5, cod. proc. civ., per la

dell’art. 380 bis cod. proc. civ., per essere ivi rigettato»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che quindi il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi

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