Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2770 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6925-2017 proposto da:

COMUNE DI CALATABIANO, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentate

e difesa dall’avvocato CRISTINA GULISANO;

– ricorrente –

contro

MIRITZ &DI BARTOLO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3201/2016 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 3201/34/2016, depositata il 14 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto da Miritz & Di Bartolo S.r.l. e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, ha annullato una cartella esattoriale emessa in esito all’iscrizione a ruolo dell’ICI dovuta dalla contribuente per i periodi di imposta dal 2004 al 2006;

– il giudice del gravame ha rilevato che la nullità della cartella impugnata conseguiva dall’omessa notifica degli avvisi di accertamento che, quali atti presupposti, erano stati portati a conoscenza della contribuente attraverso relate di notifica “prive della sottoscrizione da parte del soggetto consegnatario degli atti”;

2. – il Comune di Calatabiano ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

– Miritz & Di Bartolo S.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva accolto l’appello anzichè confermare il decisum di primo grado che aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso che non era stato proposto (anche) nei confronti dell’agente di riscossione (cui si correlava la legitimatio ad causam quanto ai vizi propri della cartella esattoriale impugnata);

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo il giudice del gravame deciso sulla (nuova) deduzione dell’appellante in ordine alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione del destinatario dell’atto;

– col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva pronunciato sulla nullità della notifica degli atti presupposti, nullità che, – in ragione del contestuale svolgimento di censure nel merito della pretesa impositiva, – avrebbe dovuto considerarsi sanata dall’impugnazione dell’atto consequenziale (la cartella esattoriale);

2. – il primo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento;

– in disparte, difatti, che il ricorrente finisce col censurare un’omessa pronuncia del giudice del gravame (rilevante quale violazione sussumibile sotto il n. 4 art. 360 c.p.c., comma 1), la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la stessa omessa, o tardiva, notifica della cartella esattoriale non determina la legittimazione esclusiva dell’agente di riscossione e che, – a fronte del meccanismo di impugnazione delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, – l’aver il contribuente individuato il legittimato passivo nell’ente impositore, ovvero nell’agente della riscossione, nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, “non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.” (così Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; v. altresì, ex plurimis, Cass., 24 aprile 2018, n. 10019; Cass., 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 14 maggio 2014, n. 10477; Cass., 12 gennaio 2009, n. 369);

3. – del pari destituito di fondamento risulta il secondo motivo di ricorso, posto che la difesa avente ad oggetto la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dell’atto notificato non si muove su di un piano diverso da quello coperto dalla (originaria) eccezione di omessa notificazione di quello stesso atto, detta difesa rimanendo riconducibile all’originaria causa petendi nè fondandosi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, dalla cui allegazione consegua l’ampliamento dell’indagine giudiziaria e della materia del contendere (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335);

4. – è, per converso, fondato, e va accolto, il terzo motivo di ricorso;

4.1 – come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato; e poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (così Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791 cui adde, ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., 15 luglio 2009, n. 16444);

4.2 – si è, quindi, precisato, – proprio in ragione del delineato regime di impugnazione degli atti, ed avuto riguardo al principio generale di sanatoria dell’atto nullo (che abbia raggiunto, ciò non di meno, il suo scopo; cfr. Cass. Sez. U., 5 ottobre 2004, n. 19854 cui adde, ex plurimis, Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760), – che ricorrono i presupposti per la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., del vizio di notifica degli atti presupposti laddove il ricorrente, nell’impugnare (così come nella fattispecie, con riferimento alla presentata dichiarazione) detti atti presupposti (avvisi di accertamento ICI) per ragioni di merito, non abbia allegato quali ulteriori difese nel merito, oltre a quelle esposte, le sarebbero rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto (Cass., 28 settembre 2016, n. 19145);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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