Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2770 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2770 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 2677-2017 proposto da:
A.K. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NT COLAI 16,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARBONE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente Contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM,,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PISELLI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3806/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/06/2016;

P I 041
Sfee

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 2677/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

sentenza della CTR del Lazio, relativa a una serie di cartelle relative a pretese
tributarie ed extra tributarie, per asserito vizio di notifica e infondatezza della
pretesa impositiva.
Con un primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di nullità del procedimento, in
quanto, non sarebbe stata accolta l’istanza di rinvio, avanzata da entrambi i
difensori della società contribuente, per il giorno fissato per la discussione della
causa.
Con un secondo motivo, viene dedotto il vizio di violazione di norme di diritto,
relative alla procedura di notifica delle cartelle impugnate, in quanto la relata di
notifica relativa alla copia consegnata alla società contribuente era priva di elementi
necessari, quali la data.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In disparte i profili di difetto di autosufficienza, in quanto, non sono state riportate
in ricorso le istanze di rinvio disattese dal giudice d’appello, sicché resta preclusa
ogni valutazione sul fatto storico, secondo l’insegnamento di questa Corte “La parte
che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio
dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il
concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia
processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire,
l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad
eliminare H concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della
sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il
ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata”
(Cass. n. 19759/17).
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la società contribuente non
si era costituita in giudizio, pertanto, non si vede a che titolo, i difensori che non
erano stati investiti di alcun potere di rappresentanza processuale potessero
usufruire del chiesto rinvio.
Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte “Qualora la relazione di
notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente
sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al
destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa
l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una
mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in
modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un
requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue
con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in jus” per il tramite
indefettibile dell’ufficiale giudiziario” (Cass. n. 4993/08, 2527/06).

Ric. 2017 n. 02677 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il concessionario
della riscossione ha resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la

Nella specie, – premessa l’equiparazione del messo notificatore
giudiziario (Cass. n. 14273/16) -non è stata dedotta alcuna effettiva incisione del
diritto di difesa della società contribuente, né pregiudizi di sorta dalla mancata
redazione della relata sulla copia dell’atto notificato al contribuente, ma si è solo
evidenziato il mancato rispetto di formalità non presidiate da alcuna nullità
espressa. Inoltre, le copie di relate in bianco prodotte dalla contribuente
(disconosciute da Equitalia) non contraddicono le copie conformi prodotte dal
concessionario (le uniche effettivamente redatte sulla matrice dell’atto notificato),
complete in ogni loro parte e sottoscritte dal notificatore, quindi, coperte da fede
privilegiata fino a querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società contribuente, in persona del legale rappresentante pt, a pagare
a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del
presente giudizio che liquida nell’importo di C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi,
oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA