Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 277 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16462-2012 proposto da:

S.A., S.R., SO.AN., s.a., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO NIERI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALAGIANO (TA), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso

l’avvocato PASQUALE PRINZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO CARAGNANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2816/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NIERI PAOLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARAGNANO FRANCESCO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23 dicembre 2011, la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 luglio 1992, da S.A., S.R., So.An. e s.a. per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un fondo in (OMISSIS), irreversibilmente trasformato dal Comune di (OMISSIS) in data 27 settembre 1976, in mancanza del decreto di esproprio, ritenendo maturata la prescrizione poichè erano decorsi più di cinque anni dalla data (22 aprile 1980) in cui era scaduto il termine dell’occupazione legittima; ad avviso della Corte, non producevano effetti interruttivi nè l’opposizione alla stima, perchè effettuata con atto antecedente al sorgere del diritto al risarcimento e perchè non v’era coincidenza tra i fondi cui si riferivano le due cause, nè la determinazione del corrispettivo della cessione avvenuta con atto pubblico del 2 agosto 1982, cioè quando la proprietà era stata già trasferita al Comune per effetto dell’occupazione acquisitiva.

Avverso questa sentenza i S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e memoria; il Comune di (OMISSIS) si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2943, 2944 e 2947 c.c. e vizio di motivazione, per avere escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello di Lecce, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Con il secondo e terzo motivo essi denunciano violazione dei medesimi parametri normativi nonchè degli artt. 834 e 934 c.c. e vizio di motivazione, per avere fatto applicazione di un istituto illegale e contrario alla giurisprudenza Edu, qual era l’accessione invertita, avendo ritenuto acquisita dall’Amministrazione la proprietà del bene in assenza di un provvedimento formale e per effetto del fatto materiale della occupazione e irreversibile trasformazione.

Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, per avere fatto decorrere la prescrizione da una data anteriore a quella in cui l’istituto dell’accessione invertita aveva avuto un parziale riconoscimento da parte del legislatore (con la L. n. 458 del 1988) e della giurisprudenza.

Il quinto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis per avere ritenuto inefficace, ai fini interruttivi della prescrizione, l’atto di cessione del 2 agosto 1982.

Il primo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati, dovendo la causa essere decisa facendo applicazione del seguente principio di diritto, enunciato da questa corte (Cass., sez. un., n. 735/2015; sez. 1, n. 8965/2014): l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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