Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27699 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27699 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso ‘11415-2015 proposto da:
AIISMETTI GIUSEPPE, Attivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI RUNGGALDIER;
– ricorrente contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;
– intimato avverso la sentenza n. 2324/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI,
depositata il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Don. MILENA
FALASCHI.
Data pubblicazione: 21/11/2017
FATTO E DIRITTO
Giuseppe iMismetti, con ricorso depositato dinanzi al Giudice di pace di
Castelnuovo di Porto il 1° ottobre 2012, impugnava il verbale di
contravvenzione elevato nei suo confronti il 10 luglio 2012.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’Ufficio territoriale del
In virtù di rituale impugnazione interposta dal Mismetti, il Tribunale di Tivoli,
nella contumacia dell’appellato, con sentenza n. 2324/2014, dichiarava
inammissibile l’appello.
Giuseppe Nlismetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta
pronuncia sulla base di un motivo.
La parte intimata non ha svolto difese.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta infondatezza del ricorso, è stata comunicata al ricorrente,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano
nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della
causa in Camera di consiglio, ossia 0701’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa
deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
in pubblica udienza;
considerato, pertanto, che risulta necessario disporre l’acquisizione del
fascicolo di ufficio, ivi compreso quello del giudizio svoltosi dinanzi al
Giudice di pace, per valutare la tempestività dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza, con acquisizione del fascicolo di ufficio, ivi compreso quello
del giudizio avanti al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto.
Ric. 2015 n. 11415 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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Governo, il giudice adito, con sentenza n. 995/2012, rigettava il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2017.
Il Presidente