Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27699 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 12/10/2021), n.27699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1550-2020 proposto da:

V.C.P.G., nella qualità di ultimo liquidatore

della estinta OPUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato ANGELO TANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ZACCAGNINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di

SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR di Bolzano, con sentenza nr 35/2019, rigettava l’appello proposto da V.C.P.G. avverso la pronuncia della CTP di Bolzano con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi ai fini Ires, Irap e Iva a carico della società Opus s.r.l. ed in seguito alla cancellazione della stessa ai sensi dell’art. 2495 c.c., nei confronti dell’appellante, socio e liquidatore.

Il giudice di appello rilevava che correttamente i provvedimenti impositivi erano stati emessi a carico della società trattandosi di debiti della stessa dei quali doveva rispondere il contribuente quale socio successore e liquidatore ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, nella sua formulazione antecedente il D.Lgs. n. 175 del 2014.

Osservava che in merito ai limiti della sua responsabilità sarebbe stato onere dell’appellante farli valere evidenziando che nella specie nulla era stato dedotto. V.C.P.G. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate illustrato da memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Si duole della violazione dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 36. Si sostiene che l’Amministrazione finanziaria a seguito dell’intervenuta estinzione della società non avrebbe potuto agire nei confronti del socio o liquidatore se non a determinate condizioni vale a dire che l’atto sia emesso solo nei suoi confronti e che sia dimostrato l’effettiva sussistenza dei debiti tributari e dell’effettiva percezione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione e la loro entità.

La Corte rilevata l’opportunità di acquisire il fascicolo relativo al procedimento n. 10950 del 2020 assegnato al consigliere E.F. stante la connessione oggettiva e soggettiva con l’odierno procedimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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