Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27699 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27699 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 5537-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013

legis;
– ricorrenti –

1927
contro

ELSACOM N.V. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
PAISIELLO 33, presso lo studio DI TANNO E ASSOCIATI –

Data pubblicazione: 11/12/2013

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO e dall’Avvocato PETRECCA
STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 27/04/2005;

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO
1. Il Fisco propone ricorso per cassazione contro la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, in data 27 aprile 2005,
ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che
ha accolto il ricorso della società estera Elsacom N.V. contro il diniego di
un rimborso IVA, motivato con la tardività dell’istanza del 27 luglio
2000, riguardo al termine semestrale di cui al d.P.R. n. 633 del 1972,

La contribuente resiste con controricorso; entrambe le parti si difendono
con memorie.
La causa perviene all’odierna udienza di discussione dopo l’esperimento
di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con l’unico mezzo l’avvocatura erariale, denunciando violazione di
legge, ripropone la tesi della perentorietà del termine di cui al d.P.R. n.
633 del 1972 (art. 38 ter), in relazione al d.m. 20 maggio 1982 (art. 1,
comma 2) e all’ottava direttiva (art.7). Il mezzo è fondato.

3. Tra gli indirizzi di questa Corte va riconosciuta validità a quello (Cass.
5559/05, 1013/05) espressosi nel senso che, in tema di IVA e con
riguardo al rimborso dell’imposta (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.
38

ter),

a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri

dell’Unione, e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine per la
proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.M. 20 maggio 1982,
art. 1, comma 2, (al quale rinvia il sesto comma del citato art. 38 ter, è
stabilito a pena di decadenza.

4. L’articolo 16 del d.P.R. n. 793 del 30 dicembre 1981, promulgato per
adeguare il regime dell’IVA al diritto dell’Unione, ha introdotto, nel
d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 l’articolo 38 ter, il quale affida al
Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, di stabilire
mediante decreto le modalità e i termini applicabili alle suddette
domande di rimborso.
L’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministero delle Finanze n.
2672 del 20 maggio 1982, recante norme di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 38 ter cit., prevede che il rimborso debba avvenire su

200705537 3.doc

1

art. 38 ter, rispetto alla chiusura dell’esercizio 1999.

istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell’anno solare
successivo a quello cui si riferisce la domanda.
Infatti, l’articolo 2 dell’ottava direttiva stabilisce:
«Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non
residente all’interno del paese, ma residente in un altro Stato membro,
alle condizioni stabilite in appresso, l’imposta sul valore aggiunto
applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti

di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati
ai fini delle operazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b),
della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all’articolo
1, lettera b)».
Indi, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detta direttiva:
«Per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo di cui all’articolo 2
che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che
si consideri localizzata all’interno del paese deve: a) inoltrare presso il
servizio competente (…), una domanda (…)».
Inoltre, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase,
dell’ottava direttiva IVA:
«La domanda deve essere presentata al servizio competente (…) entro i
sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale
l’imposta è divenuta esigibile».
Infine, a mente dell’allegato C, punto B, di detta direttiva:
«La domanda deve essere (…) presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce la domanda (…)».

5. il 25 maggio 2011 questa Corte, per la persistenza di un contrastante
orientamento che nega la perentorietà del termine previsto nella
normativa eurounitaria e nazionale (v. (Cass. 8690/10, 15196/09,
7181/09, 23855/08, 5116/05, 1474/05, 22563/04, 3575/03), investe la
Corte di giustizia (art. 267 del TFUE) della questione interpretativa se il
termine di sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del
quale l’imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della
domanda di rimborso dell’imposta da parte dei soggetti passivi non
residenti all’interno del paese, dall’art. 7, paragrafo 1, comma 1, ultimo
periodo, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979 n.
79/1072/Cee, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di
decadenza dal diritto al rimborso (ord. n. 11456) .

200705537_3.doc

2

all’interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all’importazione

ZSENTT-AU.

Il 21 giugno 2012 la Corte giustizia (dec. C-294/11) stabilisce nella
presente causa – ed erga omnes – che:
«il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo
comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del
6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non

rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza».

7. Conseguentemente, in forza di disposizioni normative volte ad
assicurare secondo i giudici europei (proprio attraverso la ritenuta
perentorietà) la certezza del rapporto tributario, nella specie si applica il
previsto termine semestrale di decadenza (al 30 giugno 2000) con
conseguente tardività dell’istanza del 27 luglio 2000, rispetto alla
chiusura dell’esercizio 1999.
La sentenza d’appello, discostatasi da tale principio, va dunque cassata
senza rinvio, dovendo la causa essere immediatamente definita nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo (art.384 c.p.c.).
I contrasti nella giurisprudenza nazionale e il recente sopravvenire della
decisione della Corte di giustizia fanno stimar equa la compensazione di
tutte le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese
di tutti di gradi.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2013.

IL ….

.1„ .

residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di

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