Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27698 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23647-2015 proposto da:

COMUNE BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI PIGOLOTTI;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

TATEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3946/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 27/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 24.6.-3.7.2015, la Corte d’Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Brescia avverso la sentenza del medesimo Tribunale, che, in accoglimento della domanda di G.M., aveva determinato in Euro 352,74 il prezzo di cessione dell’abitazione che l’attrice conduceva in locazione, in qualità di avente causa della madre profuga Gi.- D., facendo riferimento alla metà del costo di costruzione, ai sensi della L. n. 542 del 1996, art. 5 senza procedere alla rivalutazione monetaria.

2. Per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso il Comune di Brescia sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.

3. Ha resistito con controricorso G.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 542 del 1996, art. 5, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale escluso la rivalutazione del prezzo di cessione dell’alloggio, sulla base dell’interpretazione letterale della legge, avente natura di norma interpretativa, senza considerare che tale trattamento di favore sarebbe previsto per gli alloggi “dedicati” ai profughi, ai sensi della L. n. 137 del 1952, art. 18 e non per gli alloggi “riservati” ai profughi, ai sensi dell’art. 17 Legge citata. Secondo il ricorrente, il trattamento di acquisto agevolato avrebbe come destinatari i soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, artt. 18 e seguenti in ragione del fatto che tale categoria, nel pagare un canone di locazione maggiorato, avrebbero già corrisposto sia una quota annua (prima del 2 per cento e, poi, dello 0,5 per cento) del costo di costruzione, sia una quota parte delle spese di manutenzione straordinaria.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Deve essere in primo luogo delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di provvidenze abitative previste a favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di “profugo”, al fine di individuare la corretta interpretazione della L. n. 542 del 1996, art. 5, comma 2.

2.2 La L. n. 137 del 1952, che costituisce il primo intervento a favore dei cittadini italiani rientrati dalle ex colonie africane e dalle regioni sottratte alla sovranità dello Stato italiano a seguito degli accordi di pace che posero fine al secondo conflitto mondiale, ha previsto due tipi di provvidenze abitative. Da un lato, l’art. 17 cit. legge riservava ai profughi una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal 1 gennaio 1952 (cosiddetti alloggi “riservati”). Dall’altro lato, l’art. 18 autorizzava la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell’interno (cosiddetti alloggi “dedicati”).

2.3 Il rapporto tra gli enti di gestione e i profughi assegnatari degli alloggi “riservati”, sorto in base al citato art. 17, è assoggettato, anche ai fini della determinazione del canone, al regime giuridico dettato in via generale per i rapporti tra gli stessi enti e gli assegnatari ordinari.

2.4 Al contrario, per i profughi assegnatari degli alloggi “dedicati”, di cui all’art. 18, alla stessa L. n. 137 del 1952, art. art. 24 ha previsto un canone di locazione maggiorato, che – secondo il testo originario – comprendeva le spese generali di amministrazione e manutenzione dell’alloggio calcolate secondo le norme del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell’alloggio stesso (la L. 14 marzo 1961, n. 182, art. 1 modificando la L. 4 marzo 1952, n. 137, artt. 24 e 25 ha ridotto allo 0,50 per cento annuo la quota sul costo di costruzione dell’alloggio”).

2.5 Proprio in considerazione del più oneroso canone da essi corrisposto, ai profughi assegnatari degli alloggi “riservati”, di cui all’art. 18, è stata concessa la facoltà di acquistare gli immobili a condizioni di particolare favore, ossia pagando un corrispettivo pari al 50 per cento del costo di costruzione dell’alloggio, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 24.

2.6 E’ poi seguita la Legge Interpretativa n. 542 del 1996, la quale, all’art. 5, comma 2 ha stabilito che la L. 24 dicembre 1993, n. 5601, art. 1, comma 24, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nelle norme approvate con D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 26 come sostituito dalla L. 27 aprile 1962, n. 231, art. 14 comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio, se anteriore.

2.7 Successivamente, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 223, ha definitivamente chiarito che il regime di maggior favore previsto dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, si applica soltanto alla speciale categoria di profughi assegnatari degli alloggi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18.

2.8 La scelta del legislatore statale di riservare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, artt. 18 e ss. si giustifica in ragione del fatto che tale categoria, nel pagare una canone di locazione maggiorato, ha già corrisposto sia una quota annua (prima del 2 per cento e, poi, dello 0,5 per cento) del costo di costruzione, sia una quota parte delle spese di manutenzione straordinaria (Cassazione civile, sentenza n. 13949 del 1999).

2.9 L’interpretazione restrittiva fornita da questa Corte è stata condivisa dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza del 27/06/2013, n. 161 ha dichiarato l’illegittimità della L.R. Toscana n. 59, artt. 1 e 3 i quali consentivano di acquistare la proprietà dell’immobile versando un importo corrispondente alla metà del costo di costruzione, a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza distinzione tra i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 17 ed i profughi destinatari di una quota “dedicata” ai sensi dell’art. 18 citata normativa.

2.10 Il giudice delle leggi ha ritenuto che la norma regionale toscana fosse in contrasto con l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza sia del criterio prescelto per l’estensione del beneficio, sia per la parificazione di situazioni eterogenee, nonchè per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall’applicazione delle disposizioni censurate.

2.11 Le disposizioni censurate – osserva la Corte Costituzionale -, nel riconoscere a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di “profugo” il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di “condizioni di miglior favore” rispetto agli assegnatari ordinari e nello stabilire regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia, equiparano irragionevolmente, ai fini dell’acquisto dell’immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, art. 18 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 17; inoltre, le norme censurate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell’acquisto in proprietà dell’immobile, nella medesima condizione.

2.12 Tale regime di favore – osserva la Corte Costituzionale – non è giustificato a oltre sessanta anni di distanza dagli eventi che avevano determinato la specificità del problema abitativo di tale categoria di persone, in quanto determina una situazione di privilegio per la categoria dei profughi e, in concreto, i loro discendenti.

2.13. Il regime di favore è giustificato, quindi, solo per i conduttori di alloggi “dedicati” ai profughi, ai sensi della L. n. 137 del 1952, art. 18 in quanto gravati da un canone di locazione più oneroso di quello ordinario, perchè comprensivo sia di una quota delle spese di manutenzione straordinaria, sia di una quota annua del costo di costruzione, e quindi, in una situazione oggettivamente differenziata dagli assegnatari di alloggi riservati ex art. 17 Legge citata.

2.14 A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui solo per i profughi di alloggi “dedicati” è prevista l’agevolazione sulla determinazione del prezzo di acquisto (Cassazione civile sez. IL 07/04/2017, n. 9119 si è motivatamente discostata dal precedente contrastante affermato da Cass. Civ., sez. 01, del 18/12/2015, n. 25523).

2.15 La sentenza impugnata si pone in contrasto con la ratio interpretativa, consolidata dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale, individuando sic et simpliciter il prezzo di cessione “alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio, se anteriore”, senza accertare se l’alloggio condotto dall’attrice, quale erede subentrante dell’assegnataria, fosse stato “riservato” o ” dedicato” ai profughi, ai sensi della L. n. 137 del 1952, artt. 17 o 18.

2.16 Un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 542 del 1996, art. 5 che ha individuato il prezzo di cessione nel 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio, se anteriore, non può prescindere dall’individuazione della tipologia di assegnazione.

2.17 Tale indagine va demandata al giudice di merito, al quale, previa cassazione della sentenza impugnata, va rimessa la causa con l’indicazione del seguente principio di diritto:

“In tema di assistenza a favore dei profughi, la L. n. 542 del 1996, art. 5, comma 2, che individua il prezzo di cessione nel 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio, se anteriore, si applica esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. “dedicati”, costruiti L. n. 137 del 1952, ex artt. 18 e ss. e non anche di alloggi cd. “riservati”, ex art. 17 medesima L. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell’art. 3 Cost.”.

3. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

4. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativo alla natura di debito di valore del prezzo di cessione, che sarebbe, pertanto, suscettibile di rivalutazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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