Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27698 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27698 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8497-2015 proposto da:
RENZINI PAOLA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato BELARDO
BOSCO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

POGGI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato MARCO MANCINI, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

POGGI LUIGI ALDO, OTTONELLO MARIA, PIETROPOLLI
ALBERTO CRISTIANO, CANTAFIO MARIA AMELIA;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- intimati –

avverso la sentenza n. 5772/2014 della COR1E D’APPELLO di
ROMA, depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

FALASCHI.

FATTO E DIRITTO
Maria Amelia Cantafio e Paola Renzini evocavano, dinanzi al Tribunale di
Roma, Cesare Poggi, Aldo Luigi Poggi, Maria Ottonello e Alberto Cristiano
Pietropoli chiedendo pronunciarsi, ex art. 2932 c.c., sentenza sostitutiva di un
contratto di compravendita di immobile non concluso in relazione a
preliminare sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2005; in via subordinata,
accertato l’inadempimento dei promittenti venditori, chiedevano dichiararsi la

legittimità del recesso, con versamento al doppio della caparra confirmatoria
corrisposta a Cesare Poggi.
Nella resistenza del convenuto Cesare Poggi, il giudice adito dichiarava cessata
la materia del contendere quanto alla domanda attorea ex art. 2932 c.c.,
rigettate le restanti domande.
In virtù di rituale appello interposto dalla sola Paola Renzini, la Corte di
appello di Roma, nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile il
gravame per avere l’appellante introdotto con l’unico motivo di impugnazione
una domanda nuova.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorre Paola
Renzini sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Cesare
Poggi.

Ric. 2015 n. 08497 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta fondatezza del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano

causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa

deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Il Presidente

nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della

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