Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27698 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27698 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14664 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Il Diamante s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Stefano Coen
e Davide Druda, elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo, in Roma, alla piazza di Priscilla, n. 4
211

ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
controricorrenteRG 14664/2008

Angeli

rino estensore

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Veneto, sezione 31°, depositata in data 16 aprile 2007,
n. 47/31/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 28
maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

delle entrate l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
primo e del secondo motivo, assorbito il terzo motivo
Fatto
La società contribuente acquistò tre appartamenti, per un
corrispettivo versato in parte in contanti ed in parte in gioielli e
preziosi; la società venditrice, tuttavia, non contabilizzò la vendita
né versò all’erario l’iva regolarmente corrisposta dall’acquirente. La
vendita fu successivamente risolta per inadempimento del
venditore, ma l’acquirente non registrò la variazione derivante dalla
risoluzione del contratto, procedendo comunque a detrarre l’iva
versata.
L’Agenzia delle entrate procedette dunque a notificare alla
società un avviso di accertamento, col quale recuperò l’iva,
reputandola indebitamente detratta.
A seguito dell’impugnazione dell’avviso, la commissione
tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la
commissione tributaria regionale ha confermato, escludendo il
diritto di detrazione per la mancanza dell’emissione e della
registrazione della nota di variazione dell’iva.
Propone ricorso la società, affidandolo a tre motivi, che illustra
con memoria ex articolo 378 del codice procedura civile.

RG 14664/2008

Angelina Maria Prinostensore

uditi per la società contribuente l’avv. Stefano Coen e per l’Agenzia

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L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
/.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 4, del codice di procedura civile, logicamente
prodromico rispetto all’esame dei restanti due, la società lamenta la
nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza

è fondata su una circostanza, consistente nella mancata emissione e
registrazione di una nota di variazione, estranea alle ragioni poste a
sostegno dell’avviso di accertamento, basato sulla non inerenza
dell’acquisto e sull’oggettiva inesistenza dell’operazione.
1.1.-11 motivo è infondato e va in conseguenza respinto.
La sentenza impugnata dà conto che «l’ufficio ritiene che
comunque II Diamante non possa scaricare sull’Am/ne finanziaria
gli effetti negativi della presunta truffa subita, in assenza della nota
di accredito prevista dall’art. 26 del DPR 633/72».
11 tema era stato quindi introdotto in giudizio, rendendo
irrilevante la censura in esame, in mancanza di contestazione delle
modalità e dei tempi della sua introduzione.
2.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, del codice di procedura civile, la società deduce
la violazione dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 322 del 1998 nonché dell’articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.
Lamenta che, sebbene la controversia abbia riguardo all’anno
d’imposta 1999, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto rilievo a
fatti accaduti nel successivo anno d’imposta 2000, in tal maniera
violando l’autonomia di ogni periodo d’imposta.

RG 4664/2008

Angelin

estensore

tra chiesto e pronunciato. Deduce, in particolare, che la sentenza si

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2.1.-11 motivo è infondato, giacché, come inequivocabilmente
emerge dalla sentenza, che discorre della necessità dell’emissione
nel 2000 di una nota di accredito IVA per <>.

3.3.41 congegno così elaborato mira a garantire il principio di
neutralità dell’iva e, ad un tempo, ad evitare il rischio di perdita di
gettito fiscale per l’erario.

3.4.-È bene sottolineare al riguardo che l’articolo 21, numero 1,
lettera c) della sesta direttiva prevede che chiunque esponga l’iva in
una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di
tale imposta (nel senso che tali soggetti sono debitori dell’iva
esposta in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di
versarla in ragione di un’operazione soggetta ad Iva, vedi Corte
giust. 11 aprile 2013, C-138/12, Rusedespred 00D, punto 23; Corte
giust. 31 gennaio 2013, C-642/11, Stroy trans, punto 29; Corte
giust. 18 giugno 2009, C-566/07, Stadeco, punto 26; Corte giust. 15
marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto
23; Corte giust. 19 settembre 2000, causa C-454/98, Schmeink &

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Angelina-

estensore

nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili… il

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Cofreth e Strobel, punto 53; Corte giust. 13 dicembre 1989, C342/87, Genius).
3.5.-Questa regola, che si specchia nel 7 0 comma dell’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del
1972, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale, che
può derivare dall’esercizio del diritto di detrazione; ed il rischio di

fattura che espone un ‘ha non dovuta possa utilizzarla al fine di
siffatto esercizio>> (Corte giust., sentenza Schmeink & Cofreth e
Strobel, punto 57).
3.6.-La Corte ha altresì dichiarato che, per garantire la neutralità
dell’IVA, spetta agli Stati membri contemplare la possibilità di
rettificare ogni imposta indebitamente fatturata e di adottare i
provvedimenti opportuni per assicurare l’esatta riscossione
dell’imposta ed evitare le frodi (Corte giustizia, causa Rusedespred,
punto 26; causa Stadeco, punti 36 e 42).
3. 7.-11 meccanismo predisposto dall’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633/72 risponde giustappunto a
tali finalità: la registrazione della variazione da parte del cessionario
è idonea ad escludere il rischio di perdita di gettito fiscale, poiché
esplicita che egli non ha diritto alla detrazione dell’Iva.
Dunque, il cessionario che detragga l’Iva di rivalsa annotando la
fattura nel registro degli acquisti, deve registrare la variazione
(annotando la nota nel registro delle vendite), al fine di evidenziare
un debito pari alla detrazione in precedenza operata, che è così
neutralizzata; qualora il cessionario non abbia ancora detratto l’iva,
ha aggiunto questa Corte, pur avendone diritto, <> (Cass. 23 aprile 1993, n. 4767).
3.8.- Né il sistema va a detrimento del cessionario, giacché in
questi casi a lui compete il diritto alla restituzione dell’importo
pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, di guisa che l’iva
già pagata va retrocessa al titolare del diritto al rimborso,
comprendendo tale diritto l’intera prestazione ricevuta e divenuta
indebita (così Cass. 18 settembre 2008, n. 23849 e, in motivazione,
Cass., sez.un., 27 dicembre 2010, n. 26126, che richiama
giurisprudenza comunitaria in termini, cui va aggiunta, da ultimo,
Corte giust. 15 dicembre 2011, C-427/10, Banca popolare antoniana
veneta, punto 42).
3.9.- Su un piano più generale, la Corte ha precisato che, al fine
dì impedire pericolose forme di elusione degli obblighi del
contribuente, il legislatore ha stabilito il principio della
immodificabilità, sia unilaterale sia concordata tra le parti, delle
registrazioni obbligatorie, fatto salvo giustappunto il caso di
successive variazioni dell’imponibile o dell’imposta in base
all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero
633 del 1972, che sono circondate, però, di particolari garanzie. Il
conseguimento dello scopo è assicurato se il contribuente dimostra
che vi è identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione
originarie, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione

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Angelina- aria P

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per essere “venuta meno” l’operazione (originariamente)

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.

isilAFER;:,.

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L.RiA

della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti
contabili (Cass. 6 luglio 2001, n. 9188).
3.10.- Ed a maggior ragione nel caso in esame s’impone una
particolare cautela, volta ad evitare il rischio di perdita di gettito
fiscale, giacché la sentenza impugnata ha accertato che la società

versarla all’erario.
4.41 ricorso va in conseguenza respinto, con l’affermazione del
seguente principio di diritto:
“È legittimo il recupero dell ‘iva di rivalsa detratta da un
soggetto passivo, che abbia acquistato immobili in virtù di un
contratto successivamente risolto per inadempimento del venditore,
in mancanza della registrazione della variazione conseguente alla
risoluzione nel registro delle fatture, al fine di neutralizzare la
detrazione in precedenza operata”.
Le spese seguono la soccombenza.

DEPOSITATO 19 CasNCEi LEP.IA
IL

11.1

per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società al pagamento delle spese, liquidate in Curo
12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
rt,nzon

Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2013.

ì.

venditrice, pur esponendo l’iva in fattura, non ha provveduto a

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