Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27698 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5231-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASQUALE

II 349, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FICCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA FELICIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO MERCATO SAN SEVERINO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 380/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 380, depositata il 3 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da R.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta sulla base di un atto di rettifica e liquidazione definitivo (perchè non impugnato);

– per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che, – a fronte della liquidazione dell’imposta sulla base di provvedimento divenuto definitivo, – ed una volta osservato il termine di decadenza (biennale) posto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per l’esercizio del potere di rettifica e liquidazione dell’imposta dovuta (sul maggior valore accertato), quest’ultima potesse essere riscossa nel termine di prescrizione (decennale) previsto dal successivo art. 78, inapplicabile, nella fattispecie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

2. – R.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate mentre Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), deducendo, in sintesi, che la cartella esattoriale era stata notificata in violazione del termine di decadenza (biennale) ivi previsto, termine, questo, applicabile anche all’imposta di registro;

2. – il motivo è manifestamente destituito di fondamento in quanto la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 di detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, comma 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; v. Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028);

3. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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