Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27697 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 30/10/2018), n.27697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI ALBERTO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12186/2017 proposto da:

E.A.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Sardegna n. 29, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 29.3.2017, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino E.A.M.A., avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 26.5.2016. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, successivamente illustrati da memoria. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. 2. Col primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, per non avere il GdiP deciso in merito ai formulati motivi di ricorso ed aver enunciato una censura che esso ricorrente non aveva formulato. 2.1. Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. 2.2. L’enunciazione tra i motivi di opposizione di un vizio – difetto di legittimazione del soggetto sottoscrittore – che il ricorrente assume non aver dedotto, non inficia, infatti, il tessuto motivazionale dell’ordinanza, che non Io valuta in concreto e che dà conto delle ragioni di rigetto dell’opposizione (oggetto delle successive censure). 2. Inoltre, il motivo è totalmente generico, non essendo stata dedotta alcuna concreta violazione della disposizione che regola le controversie in materia di espulsione, e che sarebbe stata asseritamente violata. 3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, artt. 4, 5 e art. 14, comma 5 ter, della L. n. 240 del 1991, art. 3. L’ordinanza impugnata, afferma il ricorrente, certificando l’irregolare permanenza sul territorio nazionale non ha tenuto conto dei suoi legami affettivi e familiari, e l’assoluta mancanza di legami col Paese di provenienza, elementi che avrebbero dovuto esser valutati, in base all’art. 13, comma 2 bis TU nell’interpretazione datane dalla Corte Cost. con la sentenza n. 202 del 2013, e secondo la giurisprudenza di legittimità. 3.1. Anche questo motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza. 3.2. Il ricorrente riferisce di esser stato attinto da provvedimento di espulsione in data 12.11.2015, T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b) con accompagnamento coattivo, reso esecutivo mediante ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni; da un altro provvedimento di espulsione del 28.1.2016 (oggetto di autonomo contenzioso) e da un ordine di allontanamento del Questore. Egli sostiene che il provvedimento impugnato innanzi al Giudice di Pace, costituisce “l’implicita reiezione della revoca del decreto di espulsione” del novembre 2015, revoca che era stata da lui richiesta con la raccomandata A/R del 19.5.2016 ricevendo in risposta l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Roma, adottato appunto il 26.5.2016, in base al secondo decreto di espulsione (pag. 8 primo periodo), senza concessione del termine per la partenza volontaria. 3.3. Nonostante si diffonda nel trascrivere le tesi svolte nel ricorso introduttivo, il ricorrente non riporta, tuttavia, il testo del provvedimento in data 26.5.2016, che il GdiP ha, invece, qualificato come provvedimento di espulsione, e che ha ritenuto legittimo perchè adottato nei confronti di soggetto privo del permesso di soggiorno e dei requisiti per la relativa concessione. A tale stregua, il ricorso è totalmente generico nella parte in cui prospetta in termini di diniego di revoca la ritenuta espulsione, ed è incoerente laddove nel dedurre la mancata valutazione dei vincoli di natura familiare, riferisce da una parte dell’avvenuto ricongiungimento con i genitori (pag. 5) e dall’altra espone che già nel marzo 2012 egli si era visto rifiutare il permesso di soggiorno (pag. 6) e si era allontanato territorio dello Stato, tanto da essergli stato contestato, nello stesso provvedimento di espulsione del 2015, “l’ingresso in data 1.6.2012 dalla frontiera di Bergamo” (pag. 7). 3.4. Inoltre, in riferimento al periodo successivo al 2011 (la costante residenza in Italia risulta affermata dall’aprile del 2005 al luglio 2011 cfr. pag. 13), il ricorrente non deduce alcunchè, nè riporta gli elementi di fatto che sarebbero stati pretermessi dal Giudice di Pace, limitandosi a richiamare, anche in seno alla memoria, i principi generali in tema di tutela dei legami familiari e dei diritti fondamentali della persona, che, tuttavia, non risultano coerenti coi fatti accertati nè col condivisibile principio secondo cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, nello stabilire che, nell’adozione di un decreto di espulsione, si debba tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dello straniero, tende bensì a salvaguardare il diritto alla vita familiare di quest’ultimo, ma non in senso assoluto, dovendo essere operato un adeguato bilanciamento con interessi pubblici eventualmente confliggenti (Cass. n. 18689 del 2017). 4. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 15 Direttiva 2008/115/CE, CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come recepita dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3convertito in L. n. 129 del 2011, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. La mancata esecuzione di un ordine di rimpatrio, afferma il ricorrente, avrebbe dovuto imporre il rilascio di una conferma scritta della sua situazione, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 5 giugno 2014, nella causa C-146/14. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Premesso che la Direttiva n. 4 115/2008 cit. non esclude che l’espulsione del cittadino straniero si componga di due fasi, una attinente alla “decisione di rimpatrio” (art. 2, par. 2, n. 4), dir. 2008/115/CE) e l’altra attinente all’allontanamento” (art. 2, par. 2, n. 5), dir. cit.), questa Corte ha già affermato che il rimpatrio del cittadino straniero che sia entrato o soggiorni irregolarmente nel nostro territorio si compone, appunto, di due fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata, emessi da autorità diverse (l’espulsione il Prefetto; le misure attuative il Questore), che si fondano su requisiti del tutto autonomi e non sovrapponibili sicchè non può essere censurata la legittimità del provvedimento espulsivo per ragioni attinenti esclusivamente all’attuazione della misura coercitiva (Cass. n. 10243 del 20-06-2012; Cass. n. 12125 del 17-05-2013; Cass. n. 11769 del 08-06-2016). 4.3. La contestazione mossa verte su un profilo attinente alle modalità attuative dell’espulsione e non alla legittimità del provvedimento, censura che è fuori tema, anche, laddove fa riferimento alla decisione della Corte di Giustizia del 5 giugno 2014, secondo cui “l’articolo 15 della direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d’origine, successivamente alla rimessione in libertà del cittadino medesimo disposta dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell’art. 15, par. 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione”. Tale obbligo, da rapportare al considerando 12 della direttiva stessa, è relativo a quei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare i quali, a differenza che nella specie, non possano ancora esser soggetti ad allontanamento ed ha lo scopo di consentir loro di dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi. 5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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