Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27697 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15836/2015 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO IGOR CURALLO;

– controricorrente –

e contro

G.V.L., T.G., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2281/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui in esame può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– F.G. narrava che, afflitto da tre esecuzioni immobiliari, non essendo riuscito a far fronte alle rate derivanti da conversione del pignoramento, aveva accettato di rilasciare (unitamente alla moglie cointestataria) a T.G.L. una procura a vendere tutti gli immobili siti in (OMISSIS); dichiarate estinte le esecuzioni immobiliari per avvenuta soddisfazione dei creditori procedenti, per quel che in questa sede residua d’utilità, riferiva che il T., avvalendosi della rilasciata procura, aveva venduto al suo collaboratore M.A., per il prezzo dichiarato di Euro 164.860,00, tutti i residui beni rimasti ancora in proprietà dell’esponente, dopo che degli altri il procuratore lo aveva spogliato in favore di altri soggetti;

– chiedeva dichiararsi nullo il mandato, rilasciato al T. in data 30/11/2006, per violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), e del pari, sempre per quel che qui rileva, il contratto di compravendita in favore del M.;

– il Tribunale dichiarò l’inefficacia del contratto di compravendita di cui sopra;

– proposta impugnazione da parte del F. in relazione a profili di doglianza che qui non rilevano, il M., con appello incidentale, si dolse dell’affermata nullità della procura e, prospettando di essere all’oscuro dei rapporti intercorrenti tra i coniugi F. e il T., sostenne di aver corrisposto il prezzo della vendita, come da allegati documenti;

– la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’impugnazione del M. per non essere stata impugnata una delle due autonome rationes decidendi di primo grado;

ritenuto che il M. ricorre sulla base di unitaria censura avverso la sentenza d’appello e che il F. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

ritenuto che il ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:

– la Corte locale, “anzichè esaminare le censure dettagliatamente proposte dal signor M., si ripiega sulla sentenza di primo grado e, interpretandola in guisa fuorviante, afferma che il primo giudice avrebbe chiaramente dichiarato la nullità della compravendita in favore del M. fondando tale pronunzia su due pretese rationes decidendi delle quali la prima (…) assumerebbe rilievo dirimente”, ratio che non avrebbe potuto essere individuata nella nullità della procura; ciò, per il ricorrente, costituiva omessa pronuncia;

– prosegue il ricorso precisando che “il giudice di prime cure ha affermato la sussistenza di patto commissorio nei rapporti tra F. e la moglie A., da un lato, ed il T. dall’altro (…) Da qui la nullità del “mandato speciale” e la conseguente declaratoria d’inefficacia della vendita al signor M.A., vieppiù giustificata dall’asserito mancato pagamento del prezzo”, in violazione dei principii regolanti la materia e in contrasto con i fatti di causa (riprese dalla pag. 14 alla pag. 20 del ricorso), di talchè, secondo il ricorrente, la Corte d’appello, “erroneamente individuando nella sentenza del Tribunale una ratio decidendi che tale non era” aveva “di fatto omesso di pronunziarsi sulle ragioni dell’appello” del M.;

considerato che il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento, dovendosi osservare che:

– al contrario dell’assunto impugnatorio, la sentenza prende in esame le doglianze d’appello, specificamente approfondendo i due argomenti enunciati con l’impugnazione (critica della ritenuta nullità del mandato speciale; produzione di documenti che avrebbero comprovato il pagamento del prezzo);

– quanto al primo profilo, chiarisce che la nullità della compravendita era consequenziale a quella del mandato e quanto al secondo, spiega che le pretese prove del pagamento non erano affatto tali (pag. 22 e seg.);

– soggiunge che le doglianze non attingevano la prima ratio decidendi di primo grado, riducendosi esse a “una sorta di difesa morale, deducendo (l’appellante incidentale) la propria ignoranza del patto commissorio e la colpa professionale del suo ex difensore”;

– appare del tutto evidente che il ricorrente, a lungo soffermandosi su pretesi vizi argomentativi della decisione d’appello, perciò stesso contraddice la prospettazione impugnatoria, secondo la quale la sentenza della Corte locale avrebbe omesso di decidere su uno dei due motivi dell’appello incidentale, evidentemente esaminato e disatteso;

considerato che in virtù del principio di soccombenza il ricorrente dovrà rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo.

Diritto

CONSIDERATO

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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