Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27697 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27697 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso n. 5933/017 proposto da:
DIABY BANGALI, elettivamente domiciliato in Roma, via Gandiglio/19, presso
stucho dell’avv, AnIuniu Tripodi, rappresentatu v difeAà ?tnii’avv, gt0f3n0
Pe€legdno -,
-ricorrente
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.
-controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2304/2016, depositata
il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 28/9/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;

Data pubblicazione: 21/11/2017

RILEVATO:
– che Diaby Bangali, cittadino del Mali, ha notificato al Ministero dell’Interno
ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo che
ha respinto il gravame da lui proposto avverso la sentenza di primo grado, che
aveva a sua volta respinto la sua opposizione al provvedimento della
competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di

– che tuttavia alla notifica del ricorso non ha fatto seguito il suo deposito
entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.;
– che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;
– che, avendo il Ministero depositato controricorso, il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate in C 1.100, oltre quelle prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 28 settembre 2017.

Il President
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riconoscimento dello status di rifugiato;

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