Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27697 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27697 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12297 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente contro
Associazione sportiva Roma s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale a margine del controricorso, dagli
avvocati Gian Paolo Zanchini, Antonio Di Pasquale e
Fulvia Astolfi, presso lo studio dei quali in Roma, alla
piazza Venezia, n. 11, elettivamente domicilia
RG 12297/2008

Angelina-

o estensore

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controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 5°, depositata in data 9 marzo 2007, n.
40/5/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 28
maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

e per la società contribuente l’avv. Fulvia Astolfi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’estinzione o per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse
Fatto

In esito ad una verifica compiuta dalla direzione generale delle
entrate, l’ufficio accertò, nei confronti dell’associazione sportiva
Roma s.p.a., per quanto ancora d’interesse, la sottrazione a
tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei diritti di
compartecipazione su giocatori.
La commissione tributaria provinciale respinse l’impugnazione
proposta dalla contribuente, là ove la commissione tributaria
regionale, in relazione al capo ancora in contestazione, ha accolto
l’appello della società, osservando che la cessione dei diritti di
partecipazione afferisce ad un’ipotesi di associazione in
partecipazione tra società sportive.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a tre motivi.
Resiste la società con controricorso.
Diritto
/.- L’Agenzia delle entrate ha depositato atto col quale ha

integralmente rinunciato al ricorso.
RG 12297/2008

Angelina-

rri o estensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Carla Colelli

rAT.2. :7•727

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2.-Tanto comporta l’estinzione del giudizio.
3.-Le spese rimangono a carico della parte che, rispettivamente,
le ha anticipate.
per questi motivi

La Corte:
-dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2013.

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