Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27697 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3207-2014 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO FERRARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 63/21/13, depositata il 10 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto da G.E. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, – riuniti i ricorsi separatamente proposti, – aveva disatteso l’impugnazione di n. 5 cartelle esattoriali relative all’iscrizione a ruolo di tributi dovuti a titolo di tasse auto (anno 1997), Irpef (anni 2001, 2003 e 2004) ed Iva (anno 2005), oltre sanzioni ed interessi;

– il giudice del gravame, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto che tutte le cartelle in questione erano state ritualmente notificate in quanto: a) – la cartella relativa all’Iva dovuta per il periodo di imposta 2005 era stata direttamente notificata dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) e, ai fini della sua validità, non era “necessario l’intervento di un “soggetto abilitato” alla notifica”; b) – le altre cartelle esattoriali erano state notificate, – per irreperibilità del destinatario e degli altri soggetti legittimati a riceversi la consegna, – dietro deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso di detto deposito ed invio di raccomandata informativa (che aveva “raggiunto lo scopo cui era destinato”);

2. – G.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso Equitalia Nord S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, al D.L. n. 2 del 1986, art. 3, al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. in L. n. 53 del 1983, al D.P.R. n. 472 del 1997, art. 20, deducendo, in sintesi, che l’obbligazione tributaria correlata ai tributi iscritti a ruolo doveva ritenersi estinta, per maturate decadenze, avuto riguardo alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali opposte, notifica, questa, che, – integrata dal “mero deposito degli atti in Comune e… (dalla)… affissione all’albo dell’avviso di deposito”, secondo modalità prescritte per i soli casi di irreperibilità assoluta, – avrebbe dovuto essere eseguita (in fattispecie di irreperibilità relativa) alla stregua degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (così come prescritto da Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258);

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, sul rilievo che (anche qui) doveva ritenersi integrata l’estinzione dell’obbligazione tributaria, per maturata decadenza ex art. 25 cit., a fronte di notifica della cartella esattoriale eseguita (a mezzo del servizio postale) direttamente dall’agente della riscossione e senza l’intervento di “un agente notificatore all’uopo abilitato”;

2. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

2.1 – i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, difatti, non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass.,., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);

2.2 – il giudice del gravame, come si è anticipato, ha rilevato che la notifica delle cartelle esattoriali era stata eseguita, – dando atto della irreperibilità del destinatario e degli altri soggetti legittimati a riceversi la consegna dell’atto, – dietro deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso di detto deposito ed invio di raccomandata informativa (che aveva “raggiunto lo scopo cui era destinato”) e, a fronte di siffatti rilievi, la ricorrente si limita a reiterare le difese svolte nei gradi di merito del giudizio, rimarcando la distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa nonchè, per quel che più rileva, che i giudici di merito avevano “ritenuto ritualmente eseguita la notifica delle cartelle di pagamento tramite il mero deposito degli atti in Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito”;

– la ricorrente, quindi, non prende affatto posizione sugli specifici accertamenti svolti dal giudice del gravame così prospettando censure che rimangono avulse da detti accertamenti, avuto riguardo, nello specifico, agli adempimenti (deposito, affissione e invio di raccomandata informativa) prescritti dall’art. 140 c.p.c.;

2.3 – e va rimarcato che, – se, a seguito della pronuncia del Giudice del Leggi (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258), la notifica della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (qual richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079), – ciò non di meno l’omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522);

3. – destituito di fondamento è, poi, il secondo motivo di ricorso;

3.1 – plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154; la L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1);

– in siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, – che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1), – va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone nè l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) nè la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 c.p.c. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna delle due controricorrenti, in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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