Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27696 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15671/2015 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI, 10/E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO PAVAN;

– ricorrente –

contro

CE E R COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI DI M.A. E FIGLI SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SOSSIO VITALE;

BANCA DI MONASTIR E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA RL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SILVIA DANTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2738/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 E.L. agì nei confronti di C.E.R. Costruzioni Edili e Restauri di M.A. e figli s.n.c. e della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato in data 27 marzo 2003, oltre al risarcimento del danno parametrato alla penale prevista in contratto.

La convenuta CER contestò che la mancata stipula era dipesa dal comportamento dell’attore ed in via riconvenzionale chiese che le fosse riconosciuto ulteriore importo per la maggior superficie degli immobili trasferiti. La Banca di Monastier e del Sile concluse per il rigetto della domanda attorea. L’attore E., alla prima udienza di trattazione, modificò la domanda, chiedendo che fosse accertato il recesso ovvero dichiarata la risoluzione del contratto.

1.1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 64 del 2011, dichiarò inammissibili le domande dell’attore e accolse la riconvenzionale.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2014 e notificata il 26 maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto da E.L., confermando il giudizio di inammissibilità delle domande di risoluzione del contratto e di recesso, avanzate dal predetto in corso di causa.

2.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la domanda di risoluzione era fondata su fatti diversi da quello posto a base dell’originaria domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, che consisteva nell’asserito rifiuto della promittente venditrice di addivenire alla stipula del contratto definitivo. La stessa Corte ha poi ritenuto tardiva, e comunque infondata, la domanda di accertamento dell’efficacia del recesso ex art. 1538 c.c..

3. E.L. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resistono con distinti atti di controricorso CER Costruzioni Edili e Restauri di M.A. e figli snc e Banca di Monastier e del Sile. E.L. e la società CER hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si contesta il giudizio di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere mutata la causa petendi della originaria domanda di adempimento dell’obbligo a contrarre, poichè il mutamento avrebbe riguardato soltanto il petitum oltre all’aggiunta della domanda di accertamento della validità ed efficacia del recesso, e ciò sarebbe avvenuto a fronte della richiesta avanzata dalla convenuta CER di pagamento del supplemento di prezzo in ragione della maggiore metratura degli immobili oggetto di preliminare.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1538 c.c. e art. 183 c.p.c. e si contesta la valutazione di tardività della domanda di recesso, nonostante fosse stata resa necessaria dalla domanda della convenuta di pagamento del preteso residuo prezzo dell’immobile oggetto del preliminare.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1538,1362 e 1367 c.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le parti avrebbero inteso derogare alla facoltà di recesso con la previsione contenuta nella clausola n. 5 del contratto preliminare, che indicava li prezzo unitario al metro quadro da aggiungere o sottrarre all’importo pattuito per l’eventualità che emergessero differenze di metratura.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Il mutamento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, originariamente proposta da E., in domanda di risoluzione ovvero di recesso era consentito, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, come conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CER, la quale aveva chiesto che il trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c., avvenisse con il riconoscimento in suo favore di un supplemento di prezzo rispetto a quello concordato e quietanzato. La domanda riconvenzionale aveva introdotto in causa il tema, ulteriore, della effettiva superficie degli immobili oggetto di trasferimento e della congruità del prezzo pattuito, sicchè l’attore aveva diritto di mutare la domanda con la quale aveva chiesto l’esecuzione del contratto (ex plurimis, Cass. 19/07/2013, n. 17708; 29/01/2010, n. 2038).

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non si poneva una questione di novità della domanda per immutazione dei fatti costitutivi (causa petendi), ma solo di verifica del rispetto del termine fissato dall’art. 183 c.p.c., comma 5, peraltro neppure contestato.

5. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale rimangono assorbiti i rimanenti motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame delle domande. Lo stesso giudice regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

6. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA