Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27696 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27696 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 3883-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1860

CILIBERTI ANTONINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
19/12/2008;

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
In data 15.4.2003 veniva notificata a Ciliberti Antonino cartella di
pagamento con la quale, in esito alla procedura automatizzata di controllo
Dpr n. 600/73 e 54 bis Dpr n. 633/72, veniva liquidata l’imposta dovuta a
saldo per l’anno 1998 sugli importi dichiarati ma non versati dal
contribuente ai fini IVA, IRAP ed IRPEF, nonché gli interessi sugli omessi
e ritardati pagamenti delle imposte e le relative sanzioni pecuniarie.
Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado. La Commissione
tributaria della regione Puglia, adita dall’appellante Ufficio di Taranto della
Agenzia delle Entrate, rigettava la impugnazione con sentenza 19.12.2008 n
109.
I Giudici territoriali rilevavano la erroneità della pronuncia di primo
grado fondata sulla omessa notifica al contribuente dell’invito a pagamento
di cui all’art. 60co6 Dpr n. 633/72 inapplicabile in caso di controlli
automatizzati delle dichiarazioni fiscali, ma ritenevano decaduta dalla
pretesa la Amministrazione finanziaria, essendo stata notificata la cartella
oltre il termine di cui al’art. 17 Dpr n. 602/1973.
La CTR pugliese rilevato che nelle procedure automatizzate non era
richiesta la previa notifica di un atto impositivo e che l’art. 17 Dpr n.
602/1973 aveva fissato il termine per l’accertamento ex art. 36 bis Dpr
600/73 “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione”, ne traeva la conclusione che detto

termine -in quanto stabilito per l’esercizio della pretesa tributaria al fine di
evitare che il contribuente rimanesse indefinitamente assoggettato
I
RG n. 3883/2010
ric.Ag.Entrate c/ Ciliberti Antonino

est.
Stefano ivieri

della dichiarazione modello unico 1999, svolta ai sensi degli artt. 36 bis

all’azione del Fisco- doveva essere riferito, non alla iscrizione a ruolo (atto
meramente interno dell’ente impositore), ma alla cartella di pagamento,
quale atto che, per primo, portava a conoscenza del contribuente la pretesa
come peraltro aveva successivamente affermato la Corte di legittimità con
la sentenza resa a SSUU 23.9.2004 n. 21498 emessa anteriormente alla
pronuncia della Corte costituzionale 7.7.2005 n. 280 che aveva dichiarato
disposta dal Dlgs n. 193/2001- dell’originario termine di decadenza per la
notifica delle cartelle di pagamento (“entro l’ultimo giorno del quarto mese
successivo a quello di consegna del ruolo”). Pertanto, secondo i Giudici di
merito, la Amministrazione era incorsa nella decadenza dal termine del
31.12.2001, essendo stato consegnato il ruolo il 25.2.2003 ed essendo stata
notificata la cartella il 15.4.2003.
Avverso la sentenza la Agenzia delle Entrate ha proposto rituale ricorso
per cassazione, affidato ad unico motivo, con atto consegnato all’Ufficiale
giudiziario in data 3.2.2010 e notificato ex art. 149 c.p.c. in data 9.2.2010
presso l’incaricato della difesa tecnica, nel domicilio eletto ai sensi dell’art.
17 Dlgs n. 546/1992. L’intimato non ha resistito.

Motivi della decisione

La Agenzia fiscale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
Dell’art. 36 Dlgs n. 46/1999 e dell’art. 25 Dpr 602/1973, come modificati
dall’art. 1 del DL 17.6.2005 n. 206 conv. In legge n. 156/2005, in relazione
all’art. 360co1 n. 3) c.p.c..
Il motivo è fondato.
2
RG n. 3883/2010
ric.Ag.Entrate c/ Ciliberti Antonino

s. est.
Stefù Olivieri

illegittimo l’art. 25 Dpr n. 602/73 nel testo, risultante dalla soppressione –

L’art. 43 del Dpr n. 600/73 prevedeva orginariamente che l’iscrizione a
ruolo e la successiva consegna dei ruoli all’intendenza di finanza dovevano
avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
Il D.Lgs. n. 46/1999 con l’art. 6, sostituendo l’art. 17 Dpr n. 602/73,
36 bis Dpr n. 600/73, dovevano essere iscritte in ruoli resi esecutivi entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
L’art. 25 del D.P.R. n. 602, prevedeva che la notifica della cartella
doveva avvenire dapprima entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo
a quello di consegna. Tale termine era stato poi abrogato dall’art. 1 col lett.
b) del D.Lgs. 27.4.2001 n. 193 (la legge 30.12.2004 n. 311 art. 1, comma 417,
lett. c) ha poi nuovamente stabilito che la cartella doveva essere notificata “entro
l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo,
ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella e’
relativa ad un ruolo straordinario”).

Venuto meno, a far data dal 9.6.2001 (data di entrata in vigore del Dlgs
n. 193/2001), il termine di decadenza per la notifica della cartella di
pagamento, ed in considerazione della disposizione, espressamente definita
di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 28 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che aveva dichiarato non perentorio il termine annuale per la
rettifica delle dichiarazioni fissato dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973, le SS.UU. di questa Corte erano intervenute a colmare la completa
mancanza di termini perentori per l’esercizio della potestà impositiva,
determinatasi a seguito del combinato disposto normativo sopra indicato,
statuendo con sentenza 12.11.2004 n. 21498 che “non essendo concepibile
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RG n. 3883/2010
ric.Ag.Entrate c/ Ciliberti Antonino

Co
Stefano 011vieri

prescriveva che le somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell’art.

che il cittadino resti soggetto al potere dell’Amministrazione, il
termine di decadenza entro cui va circoscritta l’azione accertatrice
dell’Amministrazione finanziaria va ricollegato, nelle ipotesi di
<> (o, più rettamente, cartolare), a cui segua una
mera attività di liquidazione, a quello per l’iscrizione a ruolo, fissato
nell’art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente
formale), il relativo potere deve, a pena di decadenza, essere esercitato
mediante la notifica dell’atto impugnabile (la cartella di pagamento) entro
il termine stabilito, in via generale, dal comma primo dell’art. 43 d.P.R. n.
660 del 1973 (nel testo applicabile )”.
Successivamente la questione relativa alla mancanza di un termine di
decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento approdava avanti
alla Corte costituzionale, che, con sentenza 7.7.2005 n. 280, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 D.P.R. n. 602 -nel testo modificato
dal Dlgs n. 193/2001-, nella parte in cui non prevedeva un termine a pena di
decadenza entro il quale si doveva notificare al contribuente la cartella di
pagamento.
Il Legislatore ha, pertanto, inteso conformarsi alla pronuncia del Giudice
delle Leggi adottando il decreto legge 17.6.2005 n. 106 convertito con
modificazioni nella legge 31.7.2005 n. 156, ridisciplinando la intera materia
dei termini di decadenza per l’accertamento e per la notificazione delle
cartelle. In particolare, all’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, relativamente ai
controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, ha stabilito:
1-) dettando la disciplina normativa “a regime” (ed al dichiarato fine di
“di conseguire … la necessaria uniformità del sistema di riscossione
mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’ imposta sul valore
aggiunto”) che, a modifica dell’art. 25co 1 Dpr n. 602/73, la notifica delle
4
RG n. 3883/2010
ric.Ag.Entrate c/ Ciliberti Antonino

Cons. st.
Stefano OVvieri

), mentre nelle ipotesi di <> (o

cartelle deve essere eseguita entro “il 31 dicembre: a) dal terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultando dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602″
(art. 1 co5 ter, lett. a), n. 2)
2-) dettando la disciplina transitoria, a modifica dell’art. 36co2 del Dlgs
comma 1 , lett a) del Dpr 29settembre 1973 n. 602″, dovevano essere
notificate a pena di decadenza” entro il 31 dicembre: a) del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione,relativamente alle
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001″ (art. 1 co5 ter, lett. b,
n. 2).
Analoga disciplina transitoria (ritenuta necessaria “al fine di garantire
l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare
l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari”)è stata dettata dal
Legislatore anche con riferimento agli ordinari procedimenti di
accertamento fiscale, stabilendo che la notifica delle cartelle deve avvenire
a pena di decadenza “entro il 31 dicembre ” del terzo, quarto e quinto
“anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con
riferimento alle dichiarazioni presentate”, rispettivamente, “a decorrere
dall’ l° gennaio 2004” (art. 1 co5 bis lett. a) , “negli anni 2002 e 2003″ (art.
lco5 bis lett. b), ‘fino al 31 dicembre 2001” (art. 1 co5 bis lett. c).
Tanto premesso, relativamente alla dichiarazione presentata con il
modello unico 1999 concernente l’anno di imposta 1998, occorre rilevare
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RG n. 3883/2010
ric.Ag.Entrate c/ Ciliberti Antonino

Co est.
Stefa
livieri

26.2.1999 n. 46, che le cartelle di pagamento, “in deroga all’articolo 25,

l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità
secondo cui alla disciplina introdotta, in tema di riscossione delle imposte,
dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156
del 2005 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del
2005 di declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n. 602, art. 25 -, nella parte in

cui, modificando l’at. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 46 del 1999, ha prescritto
delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena
di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001,
“entro il 31 dicembre:……b) del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione”,

deve riconoscersi inequivoco valore

transitorio, con conseguente applicazione della stessa, non solo alle
situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle
ancora non definite con sentenza passata in giudicato (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2212 del 31/01/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 15786 del 19/09/2012; id.
Sez. 5 Sentenza n. 16365 del 26.9.20102).

Tale orientamento deve essere condiviso in quanto confermato anche dal
Giudice delle Leggi che ha ritenuto manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co5 ter del DL n. 106/2005
rilevando come tale disciplina fornisse un equilibrato bilanciamento
dell’interesse del contribuente (a non rimanere assoggettato “sine die” al
potere impositivo) e dell’interesse del Fisco (ad assicurare i controlli
necessari alla riscossione delle entrate), e giudicando ragionevoli i termini
indicati in quanto termini di decadenza più ridotti avrebbero comportato,
quanto alle dichiarazioni presentate prima della entrata in vigore della legge
n. 156/2005, “la consumazione, in tutto o in gran parte, del termine
decadenziale di notificazione della cartella ancor prima dell’entrata in
vigore della suddetta legge che tale termine introduce”.

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Co
Stefan

t.
livieri

che per le somme che risultano dovute a seguito ei controlli automatizzati

Pertanto vertendosi nel caso di specie di notifica della cartella di
pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n.
600/73 ed art. 54 bis Dpr n. 633/72 della dichiarazione modello unico,
relativa all’anno di imposta 1998 e presentata nell’anno 1999, la
Amministrazione finanziaria, notificando la cartella in data 15.4.2003, non
è incorsa in decadenza, atteso che per le dichiarazione presentate entro il 31

dicembre 2001 il relativo termine di decadenza, in deroga all’art. 25 Dpr n.

602/73, veniva a scadere -ai sensi dell’art. 36co2 Dlgs n. 46/1999 come
modificato dall’art. 1 co5 ter , lett. b, n. 2 del DL n. 106/2005 conv. in legge n.
156/2006

alla data del 31.12.2004.

In conclusione il ricorso trova accoglimento e la sentenza impugnata,
che non si è attenuta ai principi indicati, deve essere cassata con rinvio alla
medesima sezione della Commissione tributaria della regione Puglia per
l’esame degli ulteriori motivi di gravame proposti dall’Ufficio con l’atto di
appello, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
medesima sezione della Commissione tributaria della regione Puglia per
l’esame degli ulteriori motivi di gravame proposti dall’Ufficio con l’atto di
appello, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio 28.5 .2013

IL

1

21

uP3A,

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