Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27696 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24615-2015 proposto da:

ELLE2ERRE S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIO

OCCHIPINTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1414/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Elle2erre S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 13511/60/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione e sanzioni per maggiore imposta di registro, ipotecaria e ipocatastale annualità 2010 relativamente agli immobili di cui all’atto notarile del 4.2.2010;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’Agenzia resistente ha da ultimo depositato “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” avendo gli obbligati in solido proposto domanda di definizione della controversia D.L. n. 118 del 2018 ex art. 6, e provveduto all’integrale pagamento del dovuto;

1.2. l’adesione del contribuente (o del coobligato in solido) alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018, che questo Collegio condivide e fa propria;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

1.4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 118 del 2018;

1.5. non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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