Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27695 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 12/10/2021), n.27695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PETRALIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3312/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il

23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da P.S. D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 3, per l’ottemperanza della precedente sentenza n. 2756/5/17, emessa dalla medesima CTR il 22 giugno 2017 e passata in giudicato, secondo la quale spettava al contribuente il rimborso della somma di Euro 17.500,00, oltre interessi; la CTR aveva dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per far luogo all’applicazione della precedente sentenza ed aveva nominato un commissario ad acta per dare attuazione agli adempimenti amministrativi necessari.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito nella L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto le norme sopra citate, dettate in tema di rimborsi IRPEF dovuti ai soggetti che, come il contribuente, risiedevano nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, avevano stabilito che, qualora l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedessero i limiti della spesa autorizzata, pari ad Euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i rimborsi sarebbero stati eseguiti applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute e che, a seguito dell’esaurimento delle somme stanziate, non si sarebbe proceduto all’esecuzione di ulteriori rimborsi; numerose pronunce della Corte di Cassazione avevano stabilito che tale ius superveniens doveva trovare applicazione in sede di giudizio di ottemperanza per tutti i giudizi in corso; la sentenza impugnata doveva quindi essere riformata con una pronuncia o di questa Corte o del giudice del rinvio, che circoscrivesse espressamente la condanna dell’ufficio ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i limiti di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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