Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27694 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18349/2015 proposto da:

G.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA

35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.S., con citazione del 16.4.2010, impugnava la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 17/2010, che l’aveva condannata a pagare a B.A. la somma di Euro 8.940 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a rifondergli le spese processuali. L’appellante lamentava l’erroneità della pronuncia di primo grado a cui il Tribunale era, a suo dire, pervenuto in conseguenza di una non appropriata valutazione dei dati processuali e, segnatamente, delle deposizioni dei testi escussi, da nessuno dei quali era stato confermato quanto ex adverso dedotto a sostegno della pretesa creditoria fatta valere nei di lei confronti. Nessun teste aveva, invero, confermato l’avvenuto conferimento al B., da parte sua e del marito V.G. (successivamente deceduto) di alcun incarico.

Si ribadiva nell’atto di gravame che i lavori di ristrutturazione del proprio immobile erano state realizzati dall’impresa Edile Va. e da altri professionisti sotto la direzione esclusiva del Geometra C.G., incaricato a tale scopo dai coniugi V. – G. e dal quale, nel corso della sua escussione a teste, venivano appunto confermati sia l’avvenuto conferimento al ruolo di direttore dei lavori che il concreto espletamento di tale mansione. Quanto al B., si trattava a dire dell’appellante di un conoscente e vicino di casa, suo e del marito, che li frequentava occasionalmente nei periodi di loro permanenza in (OMISSIS) (i coniugi trascorrevano infatti lunghi periodi dell’anno in Cile, a Vina del Mar) e che si era limitato per i loro buoni rapporti a metterli in contatto, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, con un paio di Ditte attive, rispettivamente, nell’allestimento di porte e nella costruzione di serramenti in alluminio. Aggiungeva la G. che B.A. aveva effettivamente ricevuto da lei, all’epoca dei lavori, la somma di Euro 4.500, ma che siffatta dazione di denaro era estranea alla ristrutturazione dell’immobile giacchè – al contrario di quanto ritenuto nell’impugnata sentenza – l’importo era stato da lui chiesto ed ottenuto a titolo di prestito.

Chiedeva, in conclusione, la riforma integrale della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio B.A. e contestava la fondatezza delle doglianze avversarie, chiedendone l’integrale rigetto.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 11 del 2015 rigettava l’appello, confermava la sentenza impugnata e condannava la G. a rimborsare a parte appellata le spese del giudizio. Secondo al Corte distrettuale dai dati processuali (i praticare valutata la scrittura privata recante al data del 9 ottobre 2000 e a firma della G. nonchè dalle dichiarazioni dei testimoni escussi) risultava che tra la G. e B. era intercorso un contratto che ha impegnato B. a svolgere una serie di attività amministrativa in relazione alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà della G..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.D.A.S. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. B.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso G.S. lamenta vizio logico della motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero le risultanze dell’istruttoria orale svolta in primo grado, travisamento dell’impianto probatorio. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe fondato la decisione sull’esistenza della scrittura privata senza considerare il suo adempimento e comunque il fatto che la sig.ra G. l’ha da sempre disconosciuta. La Corte distrettuale, per altro, avrebbe travisato, sempre secondo la ricorrente, l’impianto probatorio, dal quale invece risulterebbe che il signor B. non avrebbe svolto alcuna prestazione in favore della sig.ra G.. Piuttosto, ritine la ricorrente “(….) resta solo da chiedersi se un amico o vicino di casa, che frequentava abitualmente, con la moglie, il nucleo familiare della signora G., possa pretendere un pagamento per aver accompagnato gli amici o i vicini a scegliere il colore delle piastrelle, i serramenti e le porte (….)”.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè la censura riguarda profili di merito e non invece, come avrebbe dovuto essere, profili di legittimità della decisione impugnata.

Giova ricordare che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

1.2.- Nel caso di specie la Corte distrettuale mostra di aver attentamente valutato le prove documentali e testimoniali acquisite al processo ed ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la sig.ra G. avesse conferito incarico al sig. B.A. di espletare una serie di attività (di provvedere ad istruire presso il Comune Gogorno le pratiche inerenti alla ristrutturazione dell’immobile di (OMISSIS); di occuparsi di tutte le operazioni di acquisto e di controllo dei materiali non inseriti nel capitolato, di rappresentare la sig.ra G. come controparte nella collaborazione ai lavori con il geom. C.G.). Infatti ed in particolare ha chiarito che il rapporto tra gli interessati era sorto in base alla scrittura privata del 9 ottobre 2000 sottoscritta dalla sig.ra G. e mai disconosciuta e che la compiuta istruttoria orale confermava che il sig. B. aveva svolto le svariate incombenze affidatigli.

1.3.- A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale la sig.ra G. contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non corrisponda alle proprie aspettative.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione o mancata applicazione dell’art. 1460 c.p.c., comma 1 (rectius c.c.) (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il mancato adempimento, da parte del sig. B.A., della scrittura privata in data 9 ottobre 2000 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il sig. B. non era stato incaricato di alcunchè ma soprattutto che non aveva adempiuto alle obbligazioni indicate nella scrittura del 9 ottobre 2000.

2.1.- Il motivo è inammissibile, per più motivi, ed, intanto, per novità dell’eccezione posto che non risulta dalla sentenza impugnata che nel corso del giudizio la sig.ra G. avesse eccepito l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

2.2.- Senza dire che comunque la Corte ha avuto modo di specificare che (….) l’effettivo svolgimento da parte del B. delle svariate incombenze così affidategli ha trovato nella compita istruttoria orale ulteriore e altrettanto inequivoca conferma.

Pertanto, anche sotto questo aspetto il motivo sarebbe inammissibile perchè si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali rispetto a effettuata dalla Corte distrettuale non proponibile nel giudizio di cassazione essendo la valutazione compiuta dal Giudice del merito, priva di vizi logici e/o giuridici.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero le risultanze dell’istruttoria orale svolta in primo grado, travisamento dell’impianto probatorio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente ritiene altresì che la somma liquidata dalla Corte di appello quale compenso dovuto al sig. B. sia non congrua nella sua quantificazione. La Corte distrettuale, in particolare, non avrebbe tenuto conto del ruolo del sig. B. e il fatto che gli incarichi che il signor B. asseriva di aver svolto erano stati commissionati ed espOletati da altri professionisti e/o artigiani.

3.1.- Anche questo motivo è inammissibile perchè generico.

In verità la ricorrente ripropone in questa sede una questione, quella relativa alla determinazione del compenso dovuto al sig. B., già proposta esaminata e decisa dalla Corte distrettuale. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale il motivo di appello relativo alla quantificazione del compenso dovuto al sig. B. è inammissibile perchè “(…) siffatta doglianza non è sorretta da alcuna più specifica, pertinente e meglio sviluppata argomentazione (anche sulla determinazione del compenso riconosciuto spettante all’attore si trova in ogni caso alle pagg. 6 e 7 della sentenza idonea e convincente motivazione) (….)”.

Ora in disparte il fatto che la ricorrente non censura il giudizio di inammissibilità del motivo di appello relativo alla quantificazione del compenso dovuto a B. espresso dalla Corte distrettuale, tuttavia, neppure, in questa sede la ricorrente specifica quale avrebbe dovuto essere il compenso dovuto, limitandosi a ritener che il compenso liquidato dal Tribunale e avallato dalla Corte non rispondesse all’effettiva opera svolta dal B..

3.2.- Senza dire che nel caso specifico il compenso dovuto non essendo stato determinato dalle parti nè determinabile in base a tariffe professionali o secondo gli usi non poteva che essere determinato secondo il criterio dell’equità, e trattandosi di giudizio equitativo e cioè avente carattere ampiamente discrezionale, il margine riservato al sindacato di legittimità e notevolmente ristretto, potendo tale sindacato essere ammesso solo in quanto il giudizio stesso non sia sorretto da una adeguata giustificazione del processo logico all’uopo seguito, che nel caso non sembra sia stato messo in discussione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente principale le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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