Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27694 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27694 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
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PESARESI FABIO, JAN CZIMIL, elettivamente domiciliati in Roma, alla via
della Giuliana 101, presso lo studio dell’avv. Mario Piselli che li rappresenta e
difende entrambi, unitamente all’ avv. Giovanni Boldrini, come da procure a
margine del ricorso;
-ricorrenti contro
FALLIMENTO di BARDI COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, in persona del
curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo
Magno 3, presso lo studio del’avv. Saverio Gianni, rappresentato e difeso
dall’avv. Isabella Venturelli, come da procura a margine del controricorso.
-controricorrenteavverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI n. 3601/2014, depositato il
27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 28/9/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;

Data pubblicazione: 21/11/2017

RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Forlì ha respinto le opposizioni ex art. 98 I. fall. proposte, con
un unico ricorso, dal dr. Fabio Pesaresi e dall’avv. Jan Czmil per ottenere
l’ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento di Bardi
Costruzioni s.r.l. dei crediti, già ammessi al privilegio, rispettivamente vantati
a titolo di compenso per l’opera professionale prestata in favore della società

procedura cui Bardi era stata ammessa, ma che non aveva avuto buon esito
per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, 10
co., I. fall.
Il tribunale, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n 8534/013,
ha escluso che i crediti potessero trovare collocazione in prededuzione,
rilevando che non risultava provata l’utilità per la procedura delle prestazioni
svolte dagli opponenti.
Il dr. Pesaresi e l’avv. Czmil hanno impugnato il decreto con ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di Bardi Costruzioni
s.r.l. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione
e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1) Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 111, 2° co. I. fall., i
ricorrenti lamentano che al credito privilegiato non sia stata riconosciuta
collocazione in prededuzione.
Il motivo é manifestamente fondato.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dal Fallimento ai sensi dell’art. 366, 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c., essendo
stata prospettata una questione di mero diritto, che non si fonda su specifici
atti o documenti di causa.
Ciò premesso, sulla predetta questione risulta ormai consolidato
l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui i crediti del
professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al

poi fallita in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo,

debitore ammesso al concordato preventivo,

per la redazione e la

presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento
consecutivo ai sensi del novellato art. 111, 2° co., I. fall.
La norma detta infatti un precetto di carattere generale che, per favorire il
ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto
un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a

8533/013, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano
(Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il “risultato”
delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore)
da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.
I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti fra di
loro essere confusi, atteso che la norma di cui all’art. 111, 2° co., I.fall.
risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel
fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di
ottenere l’ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con
riguardo al fallimento anziché alla procedura minore.
Il precedente citato dal giudice del merito si riferisce a una vicenda soggetta
alla I. fall. ante- riforma, in cui non esisteva alcuna norma che regolasse, nel
fallimento consecutivo, il trattamento dei crediti sorti in funzione del
concordato. Va peraltro ribadito che la funzionalità (ovvero la strumentalità)
delle prestazioni va valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista
delle quali esse sono svolte (cfr. Cass. nn . 5098/014, 8958/014): non si
vede dunque in qual modo possa escludersi, una volta che l’impresa sia stata
ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e
consulenza connesse alla presentazione della relativa domanda ed a sue
successive integrazioni.
L’art. 111 I. fall. non richiede, invece, che, ai fini della collocazione in
prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata
l’utilità concreta delle stesse per la massa: da un lato, infatti, va rilevato che
non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta;
dall’altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post,

tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn.

ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di
senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento
consecutivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa corte può
decidere nel merito ed ammettere in prededuzione i crediti dei ricorrenti.
Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la

P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel
merito, ammette in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento di Bardi
Costruzioni s.r.l. in liquidazione, i crediti privilegiati dei ricorrenti.
Condanna il Fallimento al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei
ricorrenti in via fra loro solidale, in C 5.700, di cui C 700 per esborsi, per il
giudizio di merito ed in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, per questo giudizio
di legittimità, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di
legge.
Roma, 28 settembre 2017.

Il Pre,sidente

soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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