Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27694 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27694 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 2747-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013

legis;
– ricorrenti –

1858

contro

ACQUASPLASH SRL;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 11/12/2013

ACQUASPLASH SRL in persona del legale rappresentante e
Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato
ERRANTE MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BONANNO GIUSEPPE giusta delega a margine;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
ENTRATE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2007 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 10/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso principale,
con assorbimento del 2 ° motivo, rigetto ricorso
incidentale.

– controri corrente incidentale –

Svolgimento del processo

Disposto dal GIP del Tribunale Ordinario di Marsala il sequestro
preventivo del compendio aziendale di Acquasplash s.r.1., il custode ed
dell’art. 6co2 Dlgs 19.6.1997 n. 218 istanza di accertamento con adesione
“versando gli importi di legge”, in relazione ad avvisi di rettifica ed

accertamento aventi ad oggetto il recupero di IVA indebitamente detratta
per gli anni 1997 e 1998 nonché ad atto di contestazione ed irrogazione
delle relative sanzioni pecuniarie.
Successivamente il Concessionario del servizio per la riscossione
notificava la cartelle di pagamento -relative agli avvisi di accertamento per
i quali era stata chiesta la definizione con adesione- che venivano
impugnate avanti la CTP di Trapani che accoglieva il ricorso della società
contribuente.
La decisone di prime cure veniva confermata in grado di appello con
sentenza 10.12.2007 n. 76 della Commissione tributaria della regione
Sicilia che disattendeva l’assunto dell’Ufficio finanziario appellante
secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento doveva intendersi come
implicito diniego della istanza di definizione con adesione ileetfismar-si, e
riteneva pienamente valida la istanza ai fini della definizione
dell’accertamento, non potendo applicarsi alla società, persona giuridica, la
preclusione dell’art. 15co7 della legge 27.12.2002 n. 289 (secondo cui
rimarrebbe esclusa la ammissibilità del condono per i soggetti nei cui
confronti sia in corso di accertamento uno dei reati finanziari indicati nella
medesima norma) in quanto riferibile esclusivamente alle persone fisiche le
quali soltanto possono essere imputate di reato.
I
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Con st.
Stefano Q1ivieri

amministratore giudiziario, su autorizzazione dell’AG, presentava ai sensi

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
Entrate deducendo due motivi ai quali resiste la società con controricorso e
ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Occorre premettere in fatto che, da quanto emerge dalla sentenza
impugnata:
i beni aziendali della società Acquasplash s.r.l. sono stati oggetto di
sequestro penale preventivo e gli organi societari di gestione sono
stati sostituiti da un custode giudiziario al quale sono stati attribuiti
anche poteri di amministrazione, subordinati alla autorizzazione del
GIP del Tribunale di Marsala presso il quale pendeva il
procedimento penale
il custode giudiziario ed amministratore della società, dopo aver
ricevuto la notifica degli avvisi e dell’atto irrogativo di sanzione, ha
presentato in data 16.12.2002 istanza di definizione degli
accertamenti con adesione e, successivamente, in data 23-5-2003
istanza di definizione della lite potenziale ai sensi dell’art. 15 legge
n. 289/2002 provvedendo a versare la prima rata
– il Concessionario del servizio per la riscossione ha notificato le
cartelle di pagamento relative ai predetti avvisi che sono state
impugnate dalla società per intervenuta definizione della pretesa
tributaria di cui ai precedenti avvisi di accertamento
– la controversia si è incentrata nei gradi di merito sull’obbligo della
PA di provvedere in merito alla istanza di condono, sostenendo la
Amministrazione finanziaria che non era prevista dalla legge la
comunicazione di un formale provvedimento di reiezione da ritenersi
2
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Con st.
Stefano O ieri

Motivi della decisione

implicito nella notifica delle cartelle di pagamento, e contestando la
società la illegittimità del diniego implicito di condono in quanto la
preclusione di cui all’art. 15co7 della legge n. 28/2002 trovava
applicazione soltanto alle persone fisiche e non alle persone
giuridiche che non rispondono penalmente degli illeciti commessi

Occorre quindi prendere in esame i motivi di ricorso incidentale coni
quali si impugna la sentenza di appello deducendo vizi di nullità
processuale idonei -se accolti- a definire il presente giudizio.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale censura la decisione di
appello per non avere i Giudici territoriali dichiarato inammissibile per
difetto di interesse ex art 100 c.p.c. l’atto di appello dell’Ufficio per
intervenuta formazione del giudicato interno, essendosi limitato l’Ufficio
ad impugnare soltanto il capo della sentenza di prime cure concernente
l’accertamento della illegittimità delle cartelle di pagamento in difetto di
previo espresso rigetto della istanza di condono.
Il motivo è infondato. Dalla lettura degli atti processuali e
precipuamente della sentenza della CTP di Trapani in data 7.4.2005 n. 66,
cui la Corte ha accesso in considerazione del vizio di legittimità denunciato
(art. 360co 1 n. 4 c.p.c.), risulta che nel corso del giudizio di primo grado la
società ricorrente aveva impugnato le cartelle di pagamento sul presupposto
che “la presentazione della istanza di condono ed il versamento della
prima rata avevano estinto il diritto alla riscossione”, mentre l’Ufficio da

un lato si era riservato di pronunciare sulla ammissibilità della istanza di
condono in relazione alla condizione ostativa di cui all’art. 15co7 legge n.
3
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

\
Co ‘est.
Stefano Otvieri

dai propri amministratori.

289/2002, dall’altro aveva eccepito la inammissibilità del ricorso
introduttivo in difetto di rilascio di “autorizzazione del Giudice delegato al
fallimento” al curatore (sic).
I primi giudici, rigettata la eccezione pregiudiziale, non essendo stata
dichiarata fallita la società, hanno ritenuto circoscritto il thema
controversum esclusivamente alla questione della “legittimità della notifica
ricorrente della prima rata di lire 6.000.00 ed il deposito da parte della
società ricorrente della istanza di definizione ex art. 15 della L. 289/2002”,
ed esclusivamente su tale questione risulta decisa la controversia in primo
grado, avendo la CTP dichiarato illegittime le cartelle di pagamento in
quanto la notifica delle stesse sarebbe potuta seguire soltanto “dopo un
eventuale rigetto della istanza definizione agevolata, ma non prima ed
indipendentemente da questo”.
Pertanto la affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza di
prime cure, secondo cui “nessuna obiezione di merito ha sollevato l’Ufficio
di Castelvetrano della Agenzia delle Entrate in ordine al ricorso”, non
integra affatto né disvela -diversamente da quanto opinato dalla ricorrente
incidentale- una autonoma “ratio decidendi”, ma deve intendersi,
correttamente, come necessaria premessa esplicativa della successiva
proposizione (il cui incipit determina in modo inequivoco ed immediato il
nesso di derivazione logica dalla precedente proposizione: “…Ed in effetti
in questa sede si discute solo della legittimità delle cartelle…”) con la quale
viene ad essere definito l’oggetto del giudizio sul quale la CTP è chiamata a
pronunciare.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale con il
quale si denuncia la violazione dell’art. 57 Dlgs n. 546/1992 avendo la CTR
ritenuto ammissibile l’appello sebbene con esso venissero introdotte
4
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Co est.
vieri
Stefano

delle cartelle esattoriali impugnate, dopo il versamento da parte della

questioni nuove, ed anche il terzo motivo con il quale si censura la
sentenza di appello per eccesso di pronuncia ex art.112 c.p.c. sulla
questione (nuova) della sussistenza della condizione preclusiva del
condono.
E’ appena il caso di rilevare che la notifica delle cartelle era fondata
sugli avvisi di accertamento presupposti e sull’implicito diniego di
la Amministrazione finanziaria (né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale,
essendosi limitata a riservare la pronuncia sulla istanza di condono) il diniego di

condono soltanto ad alcune ragioni in fatto o diritto specificamente
determinate (ipotesi che si sarebbe, invece, verificata nel caso di notifica alla
contribuente di un formale provvedimento di diniego, che in quanto atto motivato,
avrebbe dovuto evidenziare le specifiche ragioni di diritto ed i presupposti di fatto sui
quali il diniego era fondato), rimaneva acquisita al thema decidendum

l’indagine relativa agli effetti estintivi della pretesa tributaria da compiersi
con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie normativa che disciplinava
il procedimento di definizione delle liti potenziali (art. 15 della legge n
289/2002) tra i quali debbono ricomprendersi anche le condizioni ostative
alla ammissibilità del condono.
La pronuncia di primo grado si è arrestata all’accertamento preliminare
della omessa adozione di un formale provvedimento di diniego ritenuto atto
presupposto necessario alla notifica delle cartelle di pagamento, senza
quindi procedere all’ulteriore esame degli elementi normativi costitutivi
dell’effetto estintivo della pretesa tributaria, accertamento che,
diversamente, la CTP avrebbe dovuto necessariamente compiere in quanto
appartenente al tema controverso. Né in contrario può sostenersi che
difettavano nel caso di specie le necessarie allegazioni in fatto integranti la
condizione ostativa di cui all’art. 15co7 Dlgs n. 546/92: premesso che la
stessa sentenza di appello dà atto che il ricorso introduttivo era stato
5
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Cons. t.
Stefano Oli ieri

accoglimento della stanza di condono: ne segue che, non avendo vincolato

promosso dal custode ed amministratore giudiziario nominato dal Giudice
penale, è la stessa società ricorrente incidentale a riferire che l’Ufficio
finanziario costituendosi in primo grado (atto di controdeduzioni in data
2.9.2004 trascritto a pag. 3 del controricorso) aveva allegato che la Procura
della Repubblica del Tribunale di Marsala, su specifica richiesta della
Amministrazione finanziaria se fosse stata esercitata l’azione penale per
289/2002, aveva inviato “certificazioni dalle quali risultava che il
rappresentante legale della società era stato rinviato a giudizio in data
16.7.2002”.
Pertanto alcuna novità rivestiva la predetta questione concernente la
verifica della condizione ostativa alla ammissibilità del condono e,
conseguentemente, in alcuna violazione del divieto di “jus novorum” è
incorsa l’Amministrazione finanziaria impugnando con i motivi di gravame
la decisione di prime cure sul punto dell’accertamento degli effetti estintivi
riconosciuti alla istanza di condono della società.
Esente dai vizi processuali denunciato deve, pertanto ritenersi la
sentenza di appello che, investita del gravame sulla statuizione della
decisione di prime (secondo cui la omessa adozione di un diniego espresso
rendeva legittima la istanza di condono) ha pronunciato anche in ordine alla
insussistenza delle condizioni ostative alla ammissibilità del condono.
Venendo ad esaminare i motivi del ricorso principale il Collegio
osserva quanto segue.
La Agenzia fiscale ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge n.
289/2002, in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c..
6
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Cons. ‘est.
ieri
Stefano

uno dei reati di cui al Dlgs n. 74/2000 indicati nell’art. 15co7 della legge n.

La eccezione di inammissibilità del ricorso per inadeguatezza del
quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. proposta dalla società resistente è
destituita di fondamento. La Agenzia ricorrente ha formulato in calce al
primo motivo due distinti quesiti concernenti 1-due diverse statuizioni della
sentenza della CTR, chiaramente individuate nella esposizione del motivo;
legge n. 289/2002 correttamente individuato quale parametro del sindacato
di legittimità ex art. 360co 1 n. 3 c.p.c..
La molteplicità dei quesiti di diritto, che è sanzionata a pena di
inammissibilità della impugnazione, ricorre infatti soltanto quando: a) la
rubrica e la esposizione del motivo premessa alla formulazione di tali
quesiti denunci indistintamente una pluralità di vizi di legittimità diversi ed
in relazione di ontologica incompatibilità, richiedendo alla Corte di
sostituirsi allo stesso ricorrente nella individuazione di quali tra i molteplici
argomenti esposti nel motivo debbano essere ricondotti a ciascun dei quesiti
di diritto formulati (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 5471 del 29/02/2008); b)
la formulazione del quesito è tale da ipotizzare una pluralità di
interpretazioni, diverse ed incompatibili, della norma di diritto, così da
rimettere alla Corte -in sostituzione della parte ricorrente- la individuazione
di quella tra le inconciliabili interpretazioni prospettate, che appaia
compatibile con l’assunto difensivo del ricorrente e che questi, pertanto,
avrebbe voluto far valere a sostegno del motivo di ricorso (cfr. Corte cass.
Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008).
I quesiti di diritto formulati in calce al primo motivo non presentano

alcuno dei difetti indicati, dovendo rilevarsi che nella specie si rendeva, non
solo opportuna, ma necessaria la formulazione di due autonomi quesiti di
diritto, essendo stata investita la sentenza impugnata con due censure

7
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Co est.
Stefan O vieri

2- due distinte questioni di diritto concernenti la interpretazione dell’art. 15

attinenti a differenti violazioni della medesima norma di diritto (cfr. Corte
eass. Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010)
Tanto premesso il motivo è fondato.
La statuizione della sentenza secondo cui dal comma 7 dell’art. 15 si
cui confronti sia stato accertato o sia in corso di accertamento uno dei
reati finanziari di cui al suddetto art. 15 ” ed il correlato argomento

desunto dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co2 septies del DL
24.6.2003 n. 143 conv. in legge 1.8.2003 n. 212- secondo cui la preclusione della

ammissibilità della definizione agevolata della lite potenziale opera in caso

di formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale anteriore al perfezionamento
del condono esclusivamente nei confronti dei contribuenti persone fisiche,

le quali soltanto possono essere penalmente responsabili, e non anche nei
confronti delle persone giuridiche, non è conforme a diritto.
Premesso che la causa ostativa alla definizione della lite potenziale deve
rinvenirsi nel comma 1, ultima parte, dell’art 15 della legge n. 289/2002
(come modificato dall’art. 5 bis comma 1 lett. i), n. 2) del DL n. 282/2002 conv. in
legge 27/2003) che dispone la non ammissibilità del condono “per i soggetti

nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, di cui il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione”, il
collegamento interpretativo operato dalla CTR tra il primo ed il settimo
comma dell’art. 15 della legge n. 289/2002 (disponendo quest’ultima
disposizione che il perfezionamento della definizione della lite potenziale esclude la
punibilità per i reati tributari, di falsità ideologico e materiale e di uso di atto falso, e
societari connessi all’accertamento fiscale nonchè l’applicazione delle sanzioni
accessorie previste dai decreti legislativi nn. 471 e 472/1997, salvo che il
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RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Stefa

est.
ivieri

“ricaverebbe la esclusone dell’ammissibilità del condono per i soggetti nei

contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale “entro

la data di perfezionamento della definizione”, anche se questa riguardi contribuenti
diversi dalle persone fisiche — art. 1 co2 septies DL n. 143/2003 conv. in legge n.
212/2003 ) al fine di ritenere inestensibile alle persone giuridiche la causa

ostativa al condono in quanto da riferirsi esclusivamente ai soggetti
imputabili di reato e dunque agli amministratori ed ai legali rappresentanti
norma sul condono è stata fornita da questa Corte con pronunce conformi
(cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8324 del 25/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n.
19862 del 14/11/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 21795 del 05/12/2012. Vedi anche

Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16984 del 05/10/2012 che esamina la distinta ipotesi
in cui pur in presenza della causa ostativa, l’Ufficio aveva accettato la domanda di
condono riscuotendo la prima rata: in tal caso pur essendo inammissibile il condono
l’art. 15co6 legge n,. 289/2002 dispone che le somme già versate sono irripetibili e
debbono essere computate in acconto della imposta dovuta),

e che trova

fondamento : a) nella relazione funzionale che lega l’amministratore o il
rappresentante legale persona fisica (nei cui confronti esercitata l’azione
penale) alla società persona giuridica da quello rappresentata, atteso che
“l’illecito penale tributario presuppone necessariamente tanto la qualità di
titolare dell’organo rappresentativo societario, quanto l’esercizio dei
relativi poteri di manifestazione esterna della volontà dell’ente societario,
come risulta chiarito in modo inequivoco anche dal D.Lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, art. 1, comma 1, lett. e)” (cfr. Corte cass. 21795/2012 cit.); b) nella
sottrazione della norma ai sospetti di illegittimità costituzionale per
violazione dell’art. 3 Cost. che emergerebbero “laddove si discriminasse
l’accesso alla definizione agevolata della obbligazione tributaria
esclusivamente in relazione alla natura fisica (contribuente autore del reato) o
giuridica (contribuente, non responsabile penalmente che, tramite il reato, ha evaso
l’imposta) della persona-contribuente; c) nel D.L. n. 143 del 2003, art. 1,

comma 2 septies, conv. in L. n. 212 del 2003 che è venuto a chiarire come
9
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Cons. est.
Stefano *vieri

della persona giuridica, si pone in contrasto con la interpretazione che della

non vi sia alcuna univoca corrispondenza, fini della applicazione del
beneficio ovvero della esclusione del beneficio di cui al comma 7 dell’art.
15 legge n. 289/2002, tra il soggetto contribuente che ha interesse alla
definizione della lite potenziale ed il soggetto autore del reato.
Ne consegue che avendo avuto conoscenza la società dell’inizio del
istanza di definizione della lite, il condono era da ritenersi inammissibile ai
sensi dell’art. 15 comma 1 ultima parte della lege n. 289/2002.
Alcuna rilevanza assumono, in contrario, il versamento della prima rata
effettuato contestualmente alla presentazione della istanza, né il silenziorifiuto serbato dalla Amministrazione finanziaria su detta istanza: il primo
in quanto la condizione ostativa impedisce in ogni caso il
“perfezionamento”

della definizione della lite

(art. 15 comma 6)

determinando la irripetibilità della somma versata, da calcolare in acconto
alla imposta come risulta liquidata negli avvisi di accertamento e rettifica; il
secondo in quanto la mancata adozione di un atto di diniego della istanza di
condono, non comporta il consolidamento in capo al contribuente del diritto
a fruire del condono, tenuto conto, da un lato, che le norme che disciplinano
il procedimento di definizione della lite potenziale non considerano la
inerzia della PA come manifestazione di “silenzio-assenso”, e che,
dall’altro, l’effetto “automatico” del perfezionamento della definizione
della lite potenziale ex art. 15 commi 2, 3bis e 4 della legge n. 289/2002
rimane, comunque, impedito in presenza (come nel caso di specie) della
condizione ostativa indicata (art. 15 comma 6).
Il secondo motivo con il quale viene dedotto il vizio di motivazione ex

art. 360co 1 n. 5 c.p.c., in quanto sarebbe stato riconosciuto il
lo
RG n. 2747/2009
ric.Ag.Entrate c/Acquasplash s.r.l.

Co
Stefano

st.
vieri

procedimento penale in tempo anteriore alla stessa presentazione della

perfezionamento del condono sebbene la società avesse provato di aver
versato soltanto la prima rata e non anche la seconda, rimane assorbito
dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso
incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata va cassata e non
decisa nel merito ex art. 384co2 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo
proposto dalla società contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo, dovendo dichiararsi interamente compensate le spese dei
gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
proposto dalla società contribuente che condanna alla rifusione delle spese
del presente giudizio liquidate in € 13.000,00 per compensi oltre le spese
prenotate a debito, dichiarate interamente compensate le spese relative ai
gradi di merito.
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Così deciso nella camera di consiglio E8.5.2013

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